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Il 25, 26 e 27 ottobre si svolgerà a Padova la seconda edizione degli Open Innovation Days¸ una “tre giorni” di incontri serrati e format originali che spaziano dai “processi” ai “tavoli di discussione partecipata”, che permette a ricercatori, imprenditori, studenti e cittadini di confrontarsi sui grandi temi che caratterizzano il nostro presente e attraverso i quali costruiamo il nostro futuro: le reti umane e digitali, l’economia circolare e le cure del futuro.

Tra i numerosi relatori, anche lo Studio BM&A con l’avvocato Sara Gobbato.

L’8 ottobre il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato i propri chiarimenti in merito all’obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento da parte di imprese ed organizzazioni con meno di 250 dipendenti.

In generale, ai sensi dell’art. 30 GDPR, “[o]gni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità”. Il GDPR prevede una deroga, al suddetto obbligo, in favore delle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti di TicketOne e della controllante tedesca CTS Eventim AG & Co. per abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE). In particolare, secondo quanto prospettato nel provvedimento d’avvio del procedimento, TicketOne deterrebbe una posizione dominante nel mercato italiano dei servizi di ticketing per eventi di musica live (concerti pop e rock).

The World Customs Organisation has released a new Framework of Standards on cross-border e-commerce. The document sets out 15 global standards on cross-border e-commerce with a view to providing pragmatic, fair and innovative solutions, whilst taking into account the diverse expectations and concerns of Customs administrations and stakeholders. The core essence of the Framework is the exchange of advance electronic data for an effective risk management .

Con provvedimento del 26 luglio 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha ingiunto a Fastweb di pagare una sanzione di 600.000 euro per pratiche di marketing – in specie tramite telefono – contrarie all’art. 164-bis del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003). Il Garante ha contestato a Fastweb cinque violazioni:

  1. violazioni dell’art. 23 e dell’art. 130, co. 3 del Codice per l’accertata mancanza del consenso degli interessati (prospect ed ex-clienti Fastweb) rispetto al trattamento dei dati personali per finalità di marketing;
  2. violazione dell’art. 13 del Codice per la carente informativa fornita agli interessati, al momento del perfezionamento della proposta d’acquisto, con particolare riferimento alla profilazione a cui sarebbero stati sottoposti (i prospect ed ex-clienti venivano suddivisi in categorie “anziani”, “basso spendenti”, “alto spendenti”);
  3. violazione dell’art. 23 del Codice per la mancata acquisizione di un distinto consenso marketing ai fini della profilazione degli interessati;
  4. violazione dell’art. 37 del Codice per l’incompleta notificazione al Garante dei dati oggetto di profilazione;
  5. violazione dell’art. 164-bis, co. 2 del Codice per aver posto in essere le violazioni a), b), c), e d) in relazione a “banche dati di particolare rilevanza e dimensioni”.

Ultimi giorni per le iscrizioni alla nuova edizione del Master di Responsabile delle questioni doganali, valevole per il conseguimento del requisito «Standard pratici di competenza in materia doganale» ai fini dell’ottenimento della qualifica AEO (Authorised Economic Operator) ai sensi del nuovo Codice Doganale dell’Unione europea.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre il D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) al Regolamento (UE) 2016/679 GDPR. Il nuovo Decreto entrerà in vigore dal 19 settembre 2018 ed apporterà modifiche puntuali al Codice Privacy che, dunque, non viene abrogato.

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini di persone fisiche identificate o identificabili configura un trattamento di dati personali ai sensi dall’art. 4, par. 1 n. 1 del Regolamento dell’Unione europea n. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) e dell’art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy). Per conformarsi alla normativa a tutela dei dati personali, gli impianti di videosorveglianza devono essere installati in conformità all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il cui rispetto costituisce il presupposto di liceità del trattamento dei dati acquisiti mediante tali impianti.

L’AGCM ha comminato una sanzione di 220.000 euro a Tecnomaster.Biz S.p.A., società che svolge attività di vendita on line di apparecchiature elettroniche attraverso il sito https://www.tecnomaster.biz/. In particolare è stato accertato che il professionista offriva sul proprio sito prodotti che non erano disponibili, non procedeva quindi a consegnare ai consumatori i prodotti da questi acquistati, né restituiva le somme versate per gli acquisti a seguito di reclamo e annullamento degli ordini. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito della strategia dell'AGCM volta ad assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo delle vendite on line, anche attraverso la repressione dei fenomeni più gravi di pratiche scorrette in danno dei consumatori. 

Il gestore di un sito web può rifiutare di fornire un servizio all’utente che neghi il consenso a ricevere messaggi promozionali, a condizione che l’utente possa fruire di valide alternative disponibili sul mercato "senza gravoso sacrificio". Ad affermarlo è la Cassazione Civile che, nella sentenza n. 17278/2018, chiarisce altresì che ai sensi del Codice privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 ad essere vietato “è utilizzare i dati personali per somministrare o far somministrare informazioni pubblicitarie a colui che non abbia effettivamente manifestato la volontà di riceverli”.

La pronuncia sorge dal ricorso presentato da un operatore web nei confronti del provvedimento n. 427/2014, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali aveva accertato l’illiceità delle modalità di raccolta del consenso per finalità di marketing in sede di iscrizione ad una newsletter di contenuto informativo.

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