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Con ordinanza-ingiunzione del 15 gennaio 2020 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto ad un ente locale pugliese una sanzione di 10.000 euro per illecito trattamento di dati personali, consistente nella pubblicazione nell’albo pretorio online di un provvedimento amministrativo contenente dati relativi alla condizione di salute dell’interessato.

Si tratta di uno dei primi provvedimenti con il quale il Garante ha sanzionato un ente locale per violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

In particolare, oggetto della pubblicazione era una determinazione dirigenziale con la quale era stata disposta la liquidazione delle spese legali per un procedimento giudiziario in cui era stato parte l’ente locale e nella parte motiva risultavano riportati anche dati e informazioni personali dell’interessato, con dettagliati riferimenti alle relative infermità per cause di servizio.

Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione del provvedimento costituisse una illecita diffusione di dati personali relativi alla salute dell’interessato, effettuata in violazione del principio di minimizzazione, poiché il provvedimento conteneva dati personali non strettamente necessari alle finalità del provvedimento e in violazione del principio di limitazione del trattamento, essendo la delibera rimasta pubblicata oltre il periodo di pubblicazione previsto dalla legge.

A partire dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore alcune disposizioni del regolamento UE 2017/2454 in materia di cooperazione tra gli Stati membri in materia di lotta all'evasione ed all'elusione dell'IVA nel settore dell'e-commerce. In particolare, gli Stati membri dovranno identificare gli operatori che si avvalgono del regime speciale previsto per la materia e condividere con gli Stati membri alcune informazioni rilevanti. Di seguito sono ricapitolate le principali novità.

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato tre nuovi atti giuridici che compongono il cd. pacchetto Iva per l’e-commerce, con lo scopo di ridurre i costi di compliance fiscale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C e delle prestazioni di servizi cross-border B2C.

Il pacchetto, che comprende il Regolamento UE 2017/2454, la Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio, e il regolamento di esecuzione UE 2017/2459, interviene sul regime VAT Mini One Stop Shop (cd. MOSS) per migliorarlo ed estenderne l’ambito di applicazione. Al fine di consentire agli operatori e alle autorità competenti di potersi adeguare all’evoluzione della disciplina, il legislatore comunitario ha contemplato l’introduzione progressiva delle nuove regole: alcune sono divenute applicabili dal 1° gennaio 2019 (si veda però il paragrafo dedicato al ritardo dell’Italia nell’attuazione della direttiva europea), altre lo saranno dal 1° gennaio 2021.

Secondo le statistiche pubblicate dalla DG TAXUD della Commissione europea nel mese di settembre 2019[1], il numero di operatori che si avvalgono del regime MOSS è in costante aumento, sebbene una lieve flessione si sia registrata alla fine del 2018, dovuta in parte alla previsione della soglia di 10.000 euro per le PMI, in altra parte alla circostanza che molte imprese commercializzano i propri prodotti attraverso piattaforme o marketplace, che si assumono le obbligazioni fiscali. L’importo IVA incamerato dagli Stati membri di identificazione in applicazione dell’Union scheme del regime MOSS è passato da 2,7 miliardi nel 2015 ad oltre 4 miliardi nel 2018. L’IVA incamerata dagli Stati membri di identificazione in applicazione del non Union scheme è aumentato da 300 milioni di euro nel 2015 a 450 milioni di euro nel 2018. In totale, l’IVA riscossa secondo il MOSS ha superato i 4 miliardi e mezzo nel 2018, in confronto ai 3 miliardi del 2015.

Dal 1° gennaio 2021, il Consiglio ha previsto che il regime MOSS nella sua versione Union scheme venga esteso alle prestazioni di tutti i servizi cross-border B2C, anche diversi dai servizi TBE, e altresì alle vendite a distanza intracomunitarie di beni che soddisfino determinate condizioni (i.e. le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente).

L’ampliamento dell’ambito di applicazione del regime MOSS è contemplato anche per i fornitori di Paesi terzi: il non Union scheme sarà esteso alle prestazioni di tutti i servizi B2C transfrontalieri, anche diversi dai servizi TBE, purchè effettuate a favore di consumatori localizzati negli Stati membri dell’Unione.

Il Consiglio ha confermato la previsione di norme speciali per le PMI e microimprese. Infatti, se il valore totale delle prestazioni o vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C verso uno Stato membro diverso da quello di stabilimento non supera - al netto di IVA - euro 10.000 né nell’anno corrente né in quello precedente, l’IVA è dovuta nello Stato membro del prestatore/fornitore (deroga al principio di destinazione) sicchè viene meno la stessa ragione giustificatrice del regime MOSS. I beneficiari della deroga possono comunque rinunciarvi, se preferiscono applicare le regole IVA degli Stati membri in cui sono localizzati i fornitori/committenti e aderire al MOSS.  In tal caso, l’opzione ha effetto per due anni.

Nei paragrafi che seguono si darà conto delle principali novità introdotte, auspicando che il legislatore europeo possa optare prima o poi per una consolidation della direttiva IVA e degli atti successivi che l’hanno modificata, che renda più agevole l’individuazione della disciplina IVA applicabile caso per caso.

In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che prestano servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini One Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).

La Direttiva UE 2455/2017 ha previsto delle modifiche al regime MOSS indicando due diversi termini di attuazione per gli Stati membri UE.

Il primo è scaduto il 31 dicembre 2018, termine entro il quale gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni della direttiva applicabili dal 1° gennaio 2019.

Il secondo termine di attuazione della Direttiva UE 2455/2017 è fissato il 31 dicembre 2020, termine entro il quale gli Stati membri dovranno attuare le disposizioni della direttiva applicabili dal 1° gennaio 2021.

La direttiva UE 2017/2455 introduce anche al Titolo XII, capo 6, della direttiva IVA la nuova sezione 4 “Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi” che gli Stati membri sono tenuti ad attuare entro il 31.12.2020.

Si riportano di seguito le principali novità.

È stata depositata lo scorso 19 dicembre 2019 la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso AirBnB (C-390/18).

Con tale pronuncia la Corte è stata chiamata a valutare se l’attività svolta dalla nota piattaforma potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione oppure se fosse qualificabile come una particolare forma di prestazione di servizi di intermediazione immobiliare.

In questo secondo caso, ai servizi offerti dalla piattaforma non sarebbe stata applicabile la direttiva 2000/31/CE, che limita fortemente la possibilità per gli Stati membri di ostacolarne la libera circolazione nello spazio europeo. Con la conseguenza che, per operare in Francia, la piattaforma avrebbe dovuto ottenere una licenza prevista dal diritto locale.

Il 29 luglio 2019 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia nel caso Fashion ID GmbH & co. KG (C-40/2017) relativa all’interpretazione della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali.

La Corte, in particolare, è stata chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione da attribuire al gestore di un sito web che abbia incorporato nelle proprie pagine un plugin di terze parti (nel caso di specie: il pulsante Like di Facebook) che raccolga e comunichi i dati personali dei visitatori allo sviluppatore del componente.

La questione era stata sollevata nell’ambito di un’azione promossa da una associazione di consumatori tedesca volta a far accertare l’abusività della condotta tenuta dalla società Fashion ID, la quale aveva implementato sul proprio sito il plugin di Facebook per l’inclusione del pulsante “Mi Piace”. Tale componente trasmetteva a Facebook i dati personali degli utenti che visitavano il sito web, senza acquisire il consenso né informare gli interessati sull’esistenza del trattamento e sulle sue finalità.

Lo scorso 10 luglio la Corte di Giustizia ha pubblicato la propria decisione nella causa C-649/17 (Amazon EU), accogliendo le conclusioni alle quali era pervenuto l'Avvocato generale Pitruzzella, depositate lo scorso 28 febbraio, commentate su questo sito.

BM&A è stato insignito del premio di boutique d'eccellenza dell'anno per il settore digital & technology nell'ambito de Le Fonti Awards. La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte, a Milano, nella serata di gala del 27 giugno.

Sono in vigore dal 26 maggio le norme che attribuiscono all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nuove competenze in materia di geoblocking ai sensi del Regolamento (UE) 2018/302.

Il Regolamento ha introdotto norme direttamente applicabili in tutti i Paesi UE volte ad impedire “i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti”. L'art. 7, par. 1 affida agli Stati membri il compito di designare uno o più organismi responsabili della sua adeguata ed efficace applicazione.

Ai sensi di quest’ultima disposizione, l’art. 6 della L. 37/2019 (“legge europea 2018”) ha introdotto il nuovo comma 9-bis dell’art. 144-bis del Codice del consumo.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di aver avviato un procedimento contr Google per abuso di posizione dominante, ai sensi dell’art. 102 TFUE, nel mercato dei sistemi operativi per smart device. Secondo quanto diffuso dall’Autorità, Google avrebbe rifiutato di integrare nell’ambiente Android Auto la app “Enel X Recharge”.

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