News

Mostra articoli per il tag: DSM

Sono state pubblicate oggi le Conclusioni dell'Avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa C-649/18 relativa alla compatibilità del diritto dell'Unione con le norme francesi che disciplinano la vendita di farmaci online. Secondo l'AG, le disposizioni della direttiva 2000/81/CE relative alla pubblicità dei medicinali non trovano applicazione in materia di pubblicità "fisica" di servizi di vendita online di farmaci, che può dunque essere limitata dalla legislazione degli stati membri alle condizioni previste dall'art. 36 TFUE. Per quanto attiene alla prestazione transfrontaliera ed alla pubblicità "online" di questi servizi, l'AG ritiene che essa ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE e che pertanto non possa essere limitata se non alle condizioni previste dall'art. 3, par. 4 della direttiva. 

Pubblicato in News

Lo scorso 10 luglio la Corte di Giustizia ha pubblicato la propria decisione nella causa C-649/17 (Amazon EU), accogliendo le conclusioni alle quali era pervenuto l'Avvocato generale Pitruzzella, depositate lo scorso 28 febbraio, commentate su questo sito.

Pubblicato in News

Lo scorso 28 febbraio sono state presentate alla Corte di giustizia dell’Unione europea le conclusioni dell’Avvocato generale Pitruzzella nella causa C-649/17 (Amazon EU), relativa all’interpretazione dell’art. 6, par. 1, lett. c) della direttiva 2011/83/UE (disposizione recepita nell’ordinamento italiano dall’art. 49 del Codice del consumo).

La questione riguarda essenzialmente l’interpretazione della direttiva, nella parte in cui stabilisce l’obbligo in capo al professionista di indicare al consumatore, prima della conclusione di un contratto negoziato fuori dei locali del professionista (e dunque anche nell’ambito del commercio elettronico) “l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui” .

In particolare, la Corte è chiamata a pronunciarsi se la disposizione della direttiva citata obblighi il professionista a mettere sempre a disposizione del consumatore un recapito telefonico e un numero di fax oppure, anche se dispone di una linea telefonica, se sia libero di fornire al consumatore altri canali e strumenti di contatto quali, ad esempio, un servizio di chat o un sistema di richiamata telefonica.

Pubblicato in News

Usiamo i cookies per offrirti la migliore esperienza possibile su questo sito. Continuando la navigazione o cliccando su "Accetto" autorizzi il loro uso.