Clausola vessatoria
Ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, nel contratto concluso tra il Consumatore ed il Professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il carattere vessatorio e la conseguente nullità della clausola possono essere accertati dal giudice ordinario in sede civile oppure dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Quest'ultima, in sede amministrativa, può ordinare al professionista di pubblicare sul suo sito web e con ogni altro mezzo il provvedimento di accertamento della vessatorietà ai sensi dell’art. 37-bis del Codice del consumo. Per l'omessa pubblicazione, l'AGCM può inoltre irrogare sanzioni fino a 50.000 euro.