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Il codice del consumo onera il professionista di fornire, al momento delle trattative per la conclusione del contratto, alcune informazioni relative alle caratteristiche del prodotto ed ai diritti che il consumatore potrà far valere nei confronti del professionista successivamente alla conclusione del contratto.

In particolare, sono previsti alcuni obblighi informativi generali relativi ai prodotti, che incombono sul professionista qualunque sia il tipo di bene o servizio fornito e qualunque sia la forma o il luogo di conclusione del contratto (artt. 6-12 codice del consumo). Norme specifiche sono altresì previste nel caso in cui il contratto sia concluso tra il professionista ed il consumatore al di fuori dei locali commerciali del professionista o sia concluso a distanza, come nel caso dell’e-commerce (art. 49 cod. cons.)

Norme specifiche sono poi previste in relazione a specifiche categorie di prodotti, come nel caso della vendita di prodotti alimentari, della vendita di prodotti finanziari o della vendita di servizi della società dell’informazione.

Pubblicato in Diritto dei Consumatori

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