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È stata depositata lo scorso 19 dicembre 2019 la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso AirBnB (C-390/18).

Con tale pronuncia la Corte è stata chiamata a valutare se l’attività svolta dalla nota piattaforma potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione oppure se fosse qualificabile come una particolare forma di prestazione di servizi di intermediazione immobiliare.

In questo secondo caso, ai servizi offerti dalla piattaforma non sarebbe stata applicabile la direttiva 2000/31/CE, che limita fortemente la possibilità per gli Stati membri di ostacolarne la libera circolazione nello spazio europeo. Con la conseguenza che, per operare in Francia, la piattaforma avrebbe dovuto ottenere una licenza prevista dal diritto locale.

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L’operatore economico che commercializza beni digitalizzati e presta servizi online nell’Unione è tenuto ad adempimenti IVA diversi secondo che concluda operazioni B2B o BC2.

Nel primo caso, concernente le operazioni telematiche concluse tra soggetti passivi, il fornitore deve emettere la fattura applicando il regime dell’inversione contabile (reverse charge). Il committente è tenuto ad integrare la fattura ricevuta indicando l’IVA dovuta nel suo Stato membro e, per rendere neutra l’operazione, ad annotarla nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.

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