È stata depositata lo scorso 19 dicembre 2019 la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso AirBnB (C-390/18).
Con tale pronuncia la Corte è stata chiamata a valutare se l’attività svolta dalla nota piattaforma potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione oppure se fosse qualificabile come una particolare forma di prestazione di servizi di intermediazione immobiliare.
In questo secondo caso, ai servizi offerti dalla piattaforma non sarebbe stata applicabile la direttiva 2000/31/CE, che limita fortemente la possibilità per gli Stati membri di ostacolarne la libera circolazione nello spazio europeo. Con la conseguenza che, per operare in Francia, la piattaforma avrebbe dovuto ottenere una licenza prevista dal diritto locale.
Sono state depositate il 30 aprile 2019 le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar nella causa C-390/18, relativa ad un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la qualificazione dei servizi prestati dalla piattaforma Airbnb come servizio della società dell’informazione, in applicazione dei criteri enunciati dalla Corte di giustizia nelle sentenze relative al caso Uber (sentenza 20 dicembre 2017, causa C-434/15 e sentenza 10 aprile 2018, causa C-320/16).
Con tali sentenze era stato affermato il principio secondo il quale un servizio come quello offerto dalla piattaforma Uber, non limitato a favorire i contatti tra le parti per la prestazione di servizi di trasporto offerti dagli utenti, ma esso stesso creativo di una nuova offerta di servizi di trasporto e caratterizzato da un controllo pervasivo delle condizioni di accesso e fornitura del servizio, non potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione, ma come forma di prestazione di un servizio di trasporto pubblico. In conseguenza di ciò, è stata esclusa l’applicazione alla piattaforma della disciplina relativa ai servizi della società dell’informazione (direttiva 2000/31/CE e direttiva 2015/1535/UE) ed il servizio è stato attratto entro l’ambito di applicazione delle norme in materia di servizi di trasporto.
Le conclusioni dell’Avvocato generale portano ad una lettura restrittiva dei criteri enunciati dalla Corte con tali sentenze, considerati meramente “indiziari” e non tassativi, a favore di una valutazione più sostanziale e complessiva del ruolo svolto dalla piattaforma e dei servizi accessori offerti alle parti.
Le conclusioni dell’Avvocato generale, se condivise dalla Corte, consentiranno di precisare meglio le condizioni per l’applicazione della direttiva sul commercio elettronico nei confronti delle piattaforme elettroniche. Tale questione appare rilevante anche in relazione all’applicabilità delle proposte di regolamento attualmente in discussione, come la proposta di regolamento per la trasparenza e la tutela degli utenti professionali nell’ambito dei servizi di intermediazione online. Tale proposta, nella sua formulazione attuale, definisce infatti i servizi di intermediazione online come una specie di servizio della società dell’informazione. Sicché, qualora il servizio reso dalla piattaforma non fosse qualificabile in questi termini, le sue disposizioni, poste a tutela degli operatori professionali, non sarebbero applicabili.