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Lunedì, 11 Maggio 2020 08:00

VENDITA DI VINO ONLINE E MINORI: COME EVITARE SANZIONI

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Sono sempre più diffusi i siti di e-commerce attraverso i quali è possibile acquistare vino ed altre bevande alcoliche.

La facilità attraverso la quale attraverso questi sistemi possono acquistare bevande alcoliche anche utenti minorenni imporrebbe ai gestori di adottare adeguate misure di prevenzione, anche in considerazione degli obblighi che derivano dalla legge.

Tuttavia, nella pratica, sono molto rari i siti che prevedono specifiche limitazioni o controlli.

La gran parte dei siti e delle piattaforme di e-commerce non prevedono infatti alcuna limitazione o controllo dell’età degli acquirenti; mentre alcuni (tra cui anche alcuni famosi marketplace e piattaforme specializzate) si limitano a prevedere disclaimer o clausole contrattuali secondo le quali gli utenti, procedendo all’acquisto, dichiarano di essere in possesso dei requisiti legali per acquistare bevande alcoliche.

Ma si tratta di misure adeguate

1. Cosa dice la legge: l’obbligo di controllare i documenti

Alla vendita di bevande alcoliche, sia online che offline, trova applicazione l’articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”, la quale prevede che “chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta”.

La norma è chiara nel prevedere l’obbligo in capo a chiunque venda bevande alcoliche – indipendente dal mezzo utilizzato - di verificare l’età dell’acquirente mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità.

La genericità della disposizione non consente di escludere dal suo campo di applicazione la vendita attraverso canali digitali. Essa va dunque applicata anche nel caso dell’e-commerce.

L’obbligo di verificare i documenti dell’acquirente viene meno soltanto nel caso in cui la sua maggiore sia “manifesta”, ovvero possa essere chiaramente desumibile da elementi chiari, precisi, univoci e concordanti.

Nel caso delle vendite online, nelle quali il venditore non ha di norma alcun contatto diretto con l’acquirente e dove la procedura è gestita attraverso procedure automatizzate, pare però difficile ipotizzare casi in cui la maggiore età dell’acquirente possa emergere “manifestamente”.

Sicuramente non può considerarsi “manifesta” la maggiore età derivante da una mera dichiarazione dell’acquirente: si verrebbe in questo modo a snaturare lo scopo della disposizione che è quello di onerare il venditore di verificare che la persona alla quale sta per vendere delle bevande alcoliche abbia raggiunto la maggiore età.

Elementi che possono rivelare la maggiore in modo manifesto potrebbero essere quelli desumibili dal suo codice fiscale, qualora possa essere acquisito con certezza che corrisponda a quello effettivo, oppure a elementi comunicati da un soggetto terzo (ad esempio, il collegamento con un profilo di un social network che abbia in qualche modo certificato l’età dell’utente).

In ogni altro caso, il venditore dovrebbe accertare la maggiore età dell’acquirente o attraverso la richiesta di esibizione di un documento o attraverso altri sistemi che rendano “manifesta” l’età dell’utente.

La violazione di tale disposizione porta all’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 250 a 1.000 euro. In caso di recidiva è previsto il raddoppio della sanzione e la sospensione dell’attività fino a due mesi. Tale sanzione amministrativa è irrogata “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”

2. Possibili conseguenze penali

Non va poi trascurato che, in alcuni casi, la vendita di bevande alcoliche a minorenni è punita anche come reato dal codice penale.

L’art. 689, comma 2 del codice penale punisce con l’arresto fino ad un anno chi somministra bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici … “attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti”.

Mentre il primo comma dell’art. 689 c.p. prevede un’ipotesi di reato “proprio” del quale possono essere chiamati a rispondere soltanto i gestori di osterie di locali di somministrazione di cibi o bevande in luogo pubblico o aperto al pubblico, il secondo comma sembra enunciare un reato “comune”, del quale può essere chiamato a rispondere chiunque.

2.1. I sistemi di e-commerce sono “distributori automatici”?

Considerata l’esistenza della fattispecie incriminatrice, bisognerebbe dunque chiedersi se un sito o un’altra interfaccia di vendita di bevande alcoliche possa essere considerato come un “distributore automatico” agli effetti della legge penale.

Di primo acchito la risposta sembrerebbe negativa. Infatti, in base al principio di tassatività della legge penale, possono essere punite come reato soltanto le ipotesi espressamente contemplate dalla legge, e la legge sembrerebbe aver preso in considerazione soltanto i “distributori automatici” (o vending machines).

Tuttavia, la giurisprudenza ha in altre occasioni dimostrato di applicare “estensivamente” la legge penale, includendo nell’ambito di applicazione di una norma incriminatrice anche casi strutturalmente identici ad una fattispecie prevista dalla legge come reato.

Ed, in effetti, non può negarsi il fatto che la vendita attraverso siti e piattaforme di e-commerce abbia una struttura sotto moltissimi aspetti sovrapponibile a quella di un distributore automatico (assenza di contatto diretto tra acquirente e venditore, attivazione del sistema da parte del venditore, gestione automatizzata del pagamento e dell’erogazione del prodotto).

Sul punto, non pare indifferente il fatto che la giurisprudenza abbia già dimostrato di interpretare in maniera estensiva la finalità e la ratio della disposizione, nel senso che essa pone in capo al venditore “una peculiare responsabilità, avendolo collocato il precetto di cui all'art. 689 c.p., in una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi” Cass. pen., sez. 5, 5/5/2009, n. 27916.

Con la sentenza n. 46334 del 26/6/2013 la Corte di Cassazione ha esaminato il rapporto tra le previsioni contenute nella legge n. 125/2001 e nell’art. 689, comma 2 c.p., introdotte nel 2012, si collocano in un'ottica di prevenzione, “volta a sottoporre a sanzione, sia pure amministrativa, quelle condotte, potenzialmente pregiudizievoli per la salute, di vendita di alcolici a minorenni, che, realizzandosi in assenza delle condizioni previste dall'art. 689 c.p., comma 1, erano sottratte ad una efficace risposta da parte dello Stato”.

Vi è dunque un concreto rischio che la vendita di bevande alcoliche a minorenni infrasedicenni possa essere considerata non soltanto come illecito amministrativo, ma addirittura come reato.

3. Come evitare sanzioni

In questo quadro normativo, la prudenza suggerisce dunque di implementare sul proprio sistema di e-commerce tutti gli accorgimenti ragionevolmente utilizzabili per verificare l’età dei propri clienti.

Ad esempio, potrebbe essere implementato in fase di registrazione degli utenti un sistema di identificazione che acquisisca copia del documento di identità e consenta la verifica delle generalità dell’utente.

L’uso di un account utente associato ad una persona la cui età è stata verificata sembrerebbe più accettabilmente riconducibile entro i casi in cui la maggiore età dell’acquirente può considerarsi “manifesta”.

In alternativa alla verifica per mezzo dell’acquisizione di copia del documento di identità, potrebbero essere utilizzati altri sistemi (come il ricorso all’identificazione attraverso SPID o CNS o ad altre associazioni di dati) che consentano di accertare l’identità e l’età dell’utente.

Ancora, si potrebbe basare la verifica sul metodo di pagamento, valutando se vi sia la ragionevole certezza, in relazione al mezzo di pagamento utilizzato (ad esempio una carta di credito), che il titolare (e l'utilizzatore) siano persone maggiori d'età.

Si tratta di misure tecniche che possono essere implementate con costi contenuti e che incidono in misura non rilevante sull’esperienza di acquisto dell’utente, ma che assicurano la conformità alla normativa vigente e prevengono il rischio di contestazioni da parte dell’Autorità pubblica.

4. Tutela della privacy

I sistemi di verifica dell’età dell’utente comportano un trattamento di dati personali e devono pertanto essere conformi anche alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, tali trattamenti dovranno essere correttamente censiti dal Titolare e progettati nel rispetto dei canoni della privacy by design. I dati dovranno essere adeguatamente protetti dal rischio di violazioni e dovrà essere prestata un’adeguata informativa agli interessati.

5. Conclusioni

Norme speciali disciplinano la vendita online di vino e di bevande alcoliche e impongono al venditore particolari cautele nella verifica dell’identità dell’acquirente mediante l’esame di un documento di identità.

Visto il chiaro tenore della legge, non pare sufficiente per il venditore acquisire una semplice dichiarazione dell’acquirente, posto che questa dichiarazione non consente di presumere la “manifesta” maggiore età.

La mancata osservanza di queste disposizioni può portare all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e, in casi limite, ad una condanna penale, sia pur di tenue entità.

La contestazione di questa violazione potrebbe portare a ripercussioni negative in termini di immagine (specialmente ove sia applicata la pena accessoria della sospensione dell’attività).

Appare dunque opportuno strutturare in modo adeguato il processo di registrazione e di vendita, in modo da assicurare la conformità alla vigente normativa.

 

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