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Martedì, 06 Luglio 2021 08:46

Giurisdizione e lesione dei diritti della personalità sul web. Nuove precisazioni dalla Corte di Giustizia.

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Con la sentenza del 17 giugno 2021 nella causa C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito ulteriori precisazioni sui criteri per la determinazione della competenza giurisdizionale in caso di lesione dei diritti della personalità tramite la diffusione di contenuti online.

Il rinvio pregiudiziale era stato promosso nell’ambito di un’azione giudiziaria intentata da un cittadino polacco contro un giornale online tedesco. Oggetto della causa era il risarcimento del danno alla reputazione ed alla dignità del cittadino polacco in quanto appartenente alla comunità nazionale polacca, danneggiata a suo dire dal contenuto di un articolo pubblicato dal giornale tedesco.

L’attore aveva citato in giudizio la testata tedesca davanti al giudice polacco, ritenendo che le autorità di quel Paese fossero competenti in quanto luogo dove la lesione dei diritti della personalità si era verificata.

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, infatti, nel caso di lesione dei diritti della personalità online il danneggiato può agire, per l’intero danno, davanti alle autorità del luogo dove si trova il centro principale dei propri interessi. Per le persone fisiche, questo luogo normalmente coincide con il luogo della sua residenza abituale (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C‑509/09 e C-161/10). Per le persone giuridiche, invece, non coincide necessariamente con il luogo dove si trova la sede legale e deve essere accertato caso per caso sulla base di elementi che è onere dell’attore produrre in giudizio (sentenza del 17 ottobre 2017, causa Bolagsupplysningen OÜ e Ingrid Ilsjan contro Svensk Handel AB).

Si tratta di una deroga alla regola generale secondo la quale la competenza giurisdizionale in queste materie appartiene al giudice del luogo dove si trova il domicilio del convenuto o dove il danno si è verificato. Nel caso di illeciti commessi attraverso internet, infatti, il danno si produce diffusamente in tutti i Paesi nei quali il contenuto è pubblicato o consultato, rendendo poco efficace il criterio del forum damni. La concentrazione della competenza nel luogo dove si trova il centro principale degli interessi del danneggiato è coerente con la presunzione che lì il danno si sia verificato con maggiore intensità.

Con la sentenza Mittelbayerischer Verlag KG la Corte di giustizia ha precisato che questo criterio speciale vale soltanto nel caso in cui il contenuto online contenga informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, tale persona in quanto individuo. In altre parole, è necessario che la lesione dei diritti della personalità non si basi su elementi esclusivamente soggettivi, connessi unicamente alla sensibilità individuale di tale persona, ma deve essere oggettivamente collegata a diritti propri dell’individuo (ad esempio, la reputazione personale).

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