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Martedì, 10 Aprile 2018 09:16

Uber: nuova pronuncia della Corte di giustizia

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Un'udienza della Corte di giustizia, Grande Sezione Un'udienza della Corte di giustizia, Grande Sezione curia.europa.eu

Il 10 aprile (causa C-320/16) la Corte di giustizia dell’Unione europea si è nuovamente pronunciata su UberPop, il servizio di Uber che - mediante un’applicazione per smartphone - mette in contatto conducenti non professionisti ed utenti che desiderano effettuare spostamenti in area urbana. Mediante l’app, Uber fissa le tariffe, riceve dal cliente il prezzo della corsa (per poi rimetterne una parte al conducente) ed emette le relative fatture.

Per lo svolgimento di tale attività, in Francia Uber è oggetto di un procedimento penale ai sensi degli articoli L. 31201 e seguenti del Code des transports, che puniscono con due anni di reclusione e 300.000 euro di pena pecuniaria l’organizzazione di sistemi che mettono in contatto clienti con persone che esercitano l’attività di trasporto in assenza delle debite autorizzazioni. Tale procedimento penale ha dato origine ai quesiti pregiudiziali rivolti dal Tribunale di Lille alla Corte di giustizia, alla quale i giudici francesi hanno chiesto, in sostanza, come debba essere qualificata l’attività di Uber: attività di trasporto oppure “servizio della società dell’informazione” ai sensi della Direttiva 98/34/CE?

Il quesito è rilevante perché, ai sensi della Direttiva 98/34/CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione europea le norme e le regole tecniche adottate a livello nazionale con riferimento ai servizi della società dell’informazione. Regole tecniche nelle quali, secondo i dubbi dei giudici francesi, potrebbero rientrare gli articoli L. 3120‑1 e seguenti del Code des transports, divenendo in tal caso non opponibili a Uber in quanto – secondo le tesi difensive svolte dalla stessa società – non sarebbero stati previamente notificati alla Commissione in forza della citata Direttiva.

In risposta a tali quesiti, la Corte di giustizia ha chiarito che il servizio fornito da Uber non rientra tra i “servizi della società dell’informazione” disciplinati dalla Direttiva 98/34/CE e, pertanto, gli Stati membri possono vietare e reprimere l’esercizio illegale di un’attività di trasporto come quella esercitata tramite UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio.

Nel raggiungere tale conclusione, la Corte ha confermato l’approccio già seguito lo scorso 20 dicembre nel caso Uber Spagna (Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain, C‑434/15), nel quale ha per l’appunto ritenuto che il servizio UberPop configuri un’attività di trasporto anziché un servizio della società dell’informazione.

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