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Mostra articoli per il tag: Pratiche commerciali scorrette

By decision published on 7 December, the Italian Competition and Consumer Authority (AGCM) fined Facebook Inc. and its EU subsidiary Facebook Ireland Ltd. for a total administrative sanction of 10 million euros for two unfair commercial practices against the 31 million Italian FB users, in breach of the Italian Consumer Code (Legislative Decree 206/2005). The proceeding, which focused on two ongoing practices started in 2008, was initiated last April following several complaints of the consumer associations Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino and Unione Nazionale Consumatori.

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L’AGCM ha comminato una sanzione di 220.000 euro a Tecnomaster.Biz S.p.A., società che svolge attività di vendita on line di apparecchiature elettroniche attraverso il sito https://www.tecnomaster.biz/. In particolare è stato accertato che il professionista offriva sul proprio sito prodotti che non erano disponibili, non procedeva quindi a consegnare ai consumatori i prodotti da questi acquistati, né restituiva le somme versate per gli acquisti a seguito di reclamo e annullamento degli ordini. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito della strategia dell'AGCM volta ad assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo delle vendite on line, anche attraverso la repressione dei fenomeni più gravi di pratiche scorrette in danno dei consumatori. 

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On 6 April the Italian Competition Authority AGCM opened a new proceeding against Facebook for alleged unfair practices against consumers pursuant to the Italian Consumer Code. AGCM investigation focuses on the incomplete information provided by FB during the registration phase with reference to the collection and use for commercial purposes of consumers’ data, including those generated on FB’s apps (WhatsApp and Instagram).

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L’attività di vigilanza e repressione delle pratiche commerciali scorrette è affidata dal codice del consumo all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, secondo un procedimento che può concludersi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie particolarmente pesanti, ma che, se opportunamente governato, può concludersi anche in senso più favorevole al professionista, senza l'applicazione di sanzioni ma con l'approvazione di impegni a correggere le pratiche commerciali censurate.

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L’art. 21 del codice del consumo definisce ingannevole ogni pratica commerciale basata su informazioni non rispondenti al vero, così come ogni pratica commerciale che, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi essenziali (normativamente previsti) del rapporto di consumo, e che per l’effetto sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Gli imprenditori, anche quando pubblicizzano online i loro prodotti e/o ne promuovono la vendita attraverso siti e piattaforme di e-commerce devono evitare di tenere condotte commerciali che possono essere considerate come pratiche commerciali scorrette, che possono portare all'applicazione di sanzioni pecuniarie, anche pesanti, da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e che possono inoltre danneggiare l'immagine del marchio o dei prodotti.

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On July 21, 2017 ICPEN (the International Consumer Protection and Enforcement Network comprising consumer protection authorities from 60 countries) re-launched its 2016 guidelines for fair and transparent collection, moderation and publication of online reviews.

Online feedbacks have become a growing tool for consumers and businesses to better inform the purchasing decisions while improving the available products and services. However, when they are not based on genuine user experience, such reviews may be misleading and affect negatively consumers and competition.

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L’11 maggio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comminato a WhatsApp una sanzione di 3 milioni di euro per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori, vietata dal Codice del consumo. Secondo l’AGCM, nell’agosto 2016 WhatsApp ha indotto i propri utenti ad accettare integralmente le modifiche apportate ai termini di utilizzo dell’applicazione WhatsApp Messenger, pre-impostando l’opzione che consente la condivisione con Facebook di alcuni dati personali a fini di profilazione commerciale e pubblicitari; in caso di non accettazione veniva prospettata l’interruzione del servizio.

L’AGCM ha respinto le difese di WhatsApp, che nel corso dell’istruttoria aveva sostenuto tra l’altro che l’Autorità Antitrust dovesse sospendere il procedimento sin tanto che il Garante della Privacy non si fosse pronunciato sulla fattispecie, in merito alla liceità del trasferimento dei dati. A tale riguardo, l’AGCM ha affermato che “[i]n linea di principio, la circostanza che alla condotta della Parte sia applicabile il Codice della privacy, non la esonera dal rispettare le norme in materia di pratiche commerciali scorrette, che rimangono applicabili con riferimento alle specifiche condotte poste in essere dal Professionista, finalizzate all’acquisizione del consenso alla condivisione dei dati personali” (cfr. provvedimento PS10601).

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