Sono in vigore dal 26 maggio le norme che attribuiscono all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nuove competenze in materia di geoblocking ai sensi del Regolamento (UE) 2018/302.
Il Regolamento ha introdotto norme direttamente applicabili in tutti i Paesi UE volte ad impedire “i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti”. L'art. 7, par. 1 affida agli Stati membri il compito di designare uno o più organismi responsabili della sua adeguata ed efficace applicazione.
Ai sensi di quest’ultima disposizione, l’art. 6 della L. 37/2019 (“legge europea 2018”) ha introdotto il nuovo comma 9-bis dell’art. 144-bis del Codice del consumo, che contiene tre distinte previsioni in merito ai poteri ed alle competenze dell’AGCM:
- l’art. 9-bis stabilisce che l’AGCM sia l’Autorità competente a vigilare sull’applicazione del Regolamento (UE) 2018/302 per quanto concerne l’Italia;
- sempre ai fini dell’applicazione del Regolamento, l’AGCM deve rapportarsi alle autorità incaricate dagli altri Stati membri nell’ambito della procedura di coordinamento prevista dal Regolamento (CE) 2006/2004 a tutela dei consumatori;
- l’art. 9-bis stabilisce inoltre che, in sede di applicazione del Regolamento (UE) 2018/302, l’AGCM disponga dei medesimi poteri detenuti in materia di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’art. 27, commi da 2 a 15 del Codice del consumo. Per l’effetto, in caso di violazione del Regolamento (UE) 2018/302, l’AGCM potrà ad esempio disporre sanzioni da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro.
La “legge europea 2018” ha altresì introdotto il nuovo comma 9-ter dell’art. 144-bis del Codice del consumo, che individua il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversie con i professionisti nell’applicazione del Regolamento (UE) 2018/302:
- l’ECC-NET è una rete europea cofinanziata dalla Commissione Europea e dagli Stati membri per fornire consulenza ai consumatori europei sui loro diritti e per assisterli in caso di controversie transfrontaliere concernenti l’acquisto di beni e servizi. Esiste un Centro Europeo dei Consumatori in ogni Stato membro dell’UE, oltre che in Norvegia e Islanda, che, in caso di problemi di consumo, aiuta gratuitamente i consumatori in collaborazione con gli altri Centri della rete (per l’Italia, l’ECC-NET ha sedi a Roma e Bolzano);
- ai sensi del nuovo comma 9-ter dell’art. 144-bis del Codice del consumo (che fa a sua volta rinvio alla procedura di cui all’art. 30, co. 1-bis del D.Lgs. 59/2010), l’ECC-NET riceve le segnalazioni dei consumatori e delle loro associazioni in relazione alla violazione del Regolamento (UE) 2018/302 e può contattare il fornitore del bene o del servizio. Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto del Regolamento, l’ECC-NET per l’Italia invia un documentato rapporto all'AGCM, che può intervenire applicando i poteri di cui all'art. 27 del Codice del Consumo.
L’AGCM dovrà adottare un proprio regolamento interno per disciplinare la relativa procedura ed i rapporti con l’ECC-Net per l'Italia.