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Mostra articoli per il tag: Corte di Giustizia dell'Unione europea

Lo scorso 18 maggio 2017 avanti alla Corte di Giustizia si è svolta l’udienza relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione italiana per ottenere chiarimenti circa il trattamento IVA dei servizi di trasporto inbound, ossia dagli spazi aeroportuali fino a destinazione all’interno di uno Stato membro, delle merci importate con la clausola “franco destino” (che si distingue dalla clausola “franco confine” in quanto le spese di trasporto sul territorio nazionale sono incluse nella base imponibile in dogana).

Il rinvio trae origine dalla controversia fra la società FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. (FedEx), filiale italiana della multinazionale FedEx Corporation, e l’Agenzia delle Entrate, la quale aveva contestato alla contribuente di non aver assoggettato ad IVA le spedizioni di documenti e beni importati di valore inferiore ad euro 22,  eseguite in favore dei destinatari sul territorio italiano nel periodo d’imposta 2007.

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La Grande Camera della Corte di Giustizia, con sentenza del 7 marzo 2017, ha confermato la validità del trattamento IVA dei libri digitali forniti per via elettronica previsto dalla Direttiva 2006/112/CE.

Tale sentenza trae origine da un rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte Costituzionale polacca la quale dubitava della validità dell’esclusione della fornitura di libri e di altre pubblicazioni digitali per via elettronica dall’elenco delle operazioni suscettibili di aliquote IVA ridotte.

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Con la sentenza del 25 gennaio 2017 nella causa C‑375/15, BAWAG, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato a quali condizioni le comunicazioni effettuate per il tramite di un servizio di messaggistica interna di un sito possono rientrare nella nozione di “supporto durevole” e costituire un mezzo di comunicazione valido per le comunicazioni tra professionista e consumatore.

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La Corte di giustizia (sentenza 21 dicembre 2016 nella causa C-618/15, Concurrence sarl c. Samsung Electronics France SAS, e Amazon Services Europe Sàrl) è tornata a pronunciarsi sulla competenza giurisidizionale in materia di illeciti civili commessi attraverso piattaforme di e-commerce, in applicazione dei criteri di giurisdizione previsti dall’art. 5, punto 3) reg. CE 44/2001 (oggi articolo 7, punto 2 reg. UE 1215/2012), relativa alla competenza giurisdizionale nel caso di illeciti civili dolosi o colposi, che attribuisce la competenza giurisdizionale al giudice del luogo ove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

 

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