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Sabato, 10 Febbraio 2018 08:43

La garanzia di conformità per i beni venduti online ai consumatori

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Si considera bene di consumo oggetto della garanzia, qualsiasi cosa mobile o immobile venduta ad un consumatore, ad eccezione di acqua, gas, elettricità e beni venduti nell’ambito di una esecuzione forzata.

Il beneficiario della garanzia di conformità è solo un soggetto avente la qualità di consumatore.

L’art. 129 cod. cons. stabilisce che il venditore è tenuto a consegnare al consumatore beni “conformi” al contratto di vendita, con tale espressione intendendosi beni che (i) siano idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; (ii) siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità promesse; (iii) possiedano le qualità e le prestazioni abituali di un bene del medesimo tipo e che il consumatore possa ragionevolmente aspettarsi anche in relazione a dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche fatte dal venditore, dal produttore e dal rappresentante, salvo che non fossero conosciute dal venditore, fossero state corrette e la rettifica fosse stata portata a conoscenza del pubblico con mezzi idonei o che tali dichiarazioni non abbiano influenzato la scelta del consumatore; (iv) siano idonee all’uso particolare che il consumatore intende farvi e che sia stato portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

1. Termini. Onere della prova.

Il venditore è responsabile per ogni difetto di conformità che sussista al momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla consegna del bene, salvo che il consumatore non fosse a conoscenza del difetto o potesse conoscerlo con l’ordinaria diligenza.

Si presume che tutti i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene fossero presenti al momento della consegna.

Il consumatore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia il vizio al venditore entro due mesi dalla data in cui il difetto si è manifestato, salvo che il professionista non abbia riconosciuto il difetto o lo avesse dolosamente occultato.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato che, in relazione alla denuncia del difetto di conformità “non si può esigere che il consumatore produca la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto dell’inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità di tale bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro, affinché l’informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti sulla natura del bene in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete manifestazioni del difetto di conformità lamentato[1].

Il Consiglio di Stato ha inoltre affrontato il tema del riparto dell’onere della prova qualora il difetto si sia manifestato dopo i sei mesi dalla consegna. Nella sentenza n. 5250 del 17.11.2015 ha affermato che non sarebbe coerente con la ratio delle disposizioni del codice del consumo pretendere che il consumatore adempia all’onere di provare la natura del difetto di conformità. In applicazione dei principi di esecuzione del contratto secondo buona fede ( art. 1375 cod.civ.) nonché del dovere di leale collaborazione tra il venditore ed il consumatore, “si deve vieppiù desumere che l'onere di individuare la causa del vizio denunciato dal consumatore gravi sul venditore "professionista", rispondendo a principi di equità far gravare tale onere sulla parte che dispone dei mezzi e delle competenze per effettuare ogni opportuno accertamento tecnico”.

L’azione si prescrive in ventisei mesi dalla consegna del bene.

2. Contenuto della garanzia

Nel caso in cui si manifesti un difetto di conformità, il consumatore ha diritto in alternativa: (i) alla riparazione e all’eliminazione del difetto a cura e spese del venditore; (ii) alla sostituzione del bene; (iii) alla riduzione del prezzo in proporzione al difetto di conformità; (iv) alla risoluzione del contratto.

La scelta del rimedio spetta al consumatore, in conformità ai limiti previsti dalla legge. In particolare, i rimedi che il consumatore sceglie non devono essere eccessivamente onerosi per il venditore in considerazione del valore del bene, dell’entità del difetto e dell’esistenza di rimedi meno onerosi per l’eliminazione del difetto.

La sostituzione e la riparazione devono essere effettuati senza spese ed oneri per il consumatore ed in tempi ragionevoli, che devono essere valutati in relazione alle circostanze del caso[2].

In particolare, l’art. 130, co. 6 stabilisce che i costi dei quali il professionista deve farsi carico comprendono i costi indispensabili per rendere conformi i beni e in particolar modo le spese per la spedizione, la manodopera e i materiali.

La Corte di Giustizia ha inoltre affermato che le spese delle quali deve farsi carico il venditore sono anche quelle necessarie allo smontaggio del bene difettoso ed alla sua successiva installazione. Quantunque non siano infatti contemplate espressamente dal codice, si tratta di costi strettamente connessi con l’esercizio del diritto alla garanzia legale di conformità, che il consumatore non avrebbe dovuto sostener qualora il venditore avesse sin da subito fornito un bene conforme[3].

La sostituzione del bene deve avvenire con un bene di pari valore e qualità.

Nel caso in cui il venditore provveda alla sostituzione del bene, non è consentito al venditore chiedere al consumatore il pagamento di una indennità per l’uso del bene non conforme fino alla sua sostituzione[4]

La risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo possono essere richieste dal consumatore nel caso in cui i rimedi della riparazione e della sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerosi oppure se il venditore non ha ottemperato all’obbligo di provvedere alla riparazione/sostituzione del bene oppure se dalla sostituzione o riparazione effettuata siano derivati “notevoli inconvenienti al consumatore”. Nel caso di risoluzione del contratto si tiene conto dell’uso fatto dal consumatore del bene non conforme.

Non giustifica la risoluzione del contratto l’impossibilità di rimuovere un difetto di lieve entità del bene per il quale non sia proporzionato ricorrere alla sostituzione o alla riparazione (art. 130, u.c. cod. cons.).

3. Azione di regresso

Quantunque il venditore sia responsabile ex lege nei confronti del professionista per tutti i difetti di conformità manifestatisi sul bene, l’art. 131 cod. cons. gli riconosce un diritto di regresso nei confronti del produttore o del fornitore, qualora il difetto di conformità si sia manifestato per causa di una azione od omissione del produttore o di qualunque altro intermediario della catena distributiva.

La giurisprudenza ritiene che ciascuno dei componenti della catena sia tenuto a ristorare il venditore soltanto nella misura in cui sia “effettivamente responsabile del difetto di conformità lamentato dal consumatore”[5]. Incomberà dunque sul venditore l’onere della prova in ordine alla causa del difetto di conformità.

Il diritto ad esperire l’azione di regresso può essere rinunciato dal venditore o può essere soggetto ad una diversa disciplina per effetto di accordi tra le parti.

4. Garanzia convenzionale

In aggiunta alla garanzia legale prevista dal codice del consumo, il venditore o il produttore possono obbligarsi nei confronti del consumatore o dell’acquirente a prestare una ulteriore garanzia.

La dichiarazione di garanzia deve essere redatta in lingua italiana e deve esprimere in modo chiaro e comprensibile al consumatore quali sono i termini della garanzia (es. durata, oggetto, limiti e decadenze). Inoltre, il certificato di garanzia deve specificare che la garanzia convenzionale si affianca e non sostituisce la garanzia legale che può essere fatta valere dal consumatore senza limiti o condizioni.

 

[1] CGUE, sentenza 4 giugno 2015, causa C-497/13, Faber.

[2] Cfr. Alpa, Catricalà (a cura di), Diritto dei consumatori, Bologna, 2016, p. 284

[3] CGUE, sentenza 16 giugno 2011, cause riunite C-65/09 e C-87/09, Weber e Putz.

[4] CGUE, sentenza 17 aprile 2008, causa C-404/06, Quelle AG

[5] Trib. Monza, 26 agosto 2014.

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