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Federica Bardini

Federica Bardini

A partire dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore alcune disposizioni del regolamento UE 2017/2454 in materia di cooperazione tra gli Stati membri in materia di lotta all'evasione ed all'elusione dell'IVA nel settore dell'e-commerce. In particolare, gli Stati membri dovranno identificare gli operatori che si avvalgono del regime speciale previsto per la materia e condividere con gli Stati membri alcune informazioni rilevanti. Di seguito sono ricapitolate le principali novità.

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato tre nuovi atti giuridici che compongono il cd. pacchetto Iva per l’e-commerce, con lo scopo di ridurre i costi di compliance fiscale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C e delle prestazioni di servizi cross-border B2C.

Il pacchetto, che comprende il Regolamento UE 2017/2454, la Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio, e il regolamento di esecuzione UE 2017/2459, interviene sul regime VAT Mini One Stop Shop (cd. MOSS) per migliorarlo ed estenderne l’ambito di applicazione. Al fine di consentire agli operatori e alle autorità competenti di potersi adeguare all’evoluzione della disciplina, il legislatore comunitario ha contemplato l’introduzione progressiva delle nuove regole: alcune sono divenute applicabili dal 1° gennaio 2019 (si veda però il paragrafo dedicato al ritardo dell’Italia nell’attuazione della direttiva europea), altre lo saranno dal 1° gennaio 2021.

Secondo le statistiche pubblicate dalla DG TAXUD della Commissione europea nel mese di settembre 2019[1], il numero di operatori che si avvalgono del regime MOSS è in costante aumento, sebbene una lieve flessione si sia registrata alla fine del 2018, dovuta in parte alla previsione della soglia di 10.000 euro per le PMI, in altra parte alla circostanza che molte imprese commercializzano i propri prodotti attraverso piattaforme o marketplace, che si assumono le obbligazioni fiscali. L’importo IVA incamerato dagli Stati membri di identificazione in applicazione dell’Union scheme del regime MOSS è passato da 2,7 miliardi nel 2015 ad oltre 4 miliardi nel 2018. L’IVA incamerata dagli Stati membri di identificazione in applicazione del non Union scheme è aumentato da 300 milioni di euro nel 2015 a 450 milioni di euro nel 2018. In totale, l’IVA riscossa secondo il MOSS ha superato i 4 miliardi e mezzo nel 2018, in confronto ai 3 miliardi del 2015.

Dal 1° gennaio 2021, il Consiglio ha previsto che il regime MOSS nella sua versione Union scheme venga esteso alle prestazioni di tutti i servizi cross-border B2C, anche diversi dai servizi TBE, e altresì alle vendite a distanza intracomunitarie di beni che soddisfino determinate condizioni (i.e. le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente).

L’ampliamento dell’ambito di applicazione del regime MOSS è contemplato anche per i fornitori di Paesi terzi: il non Union scheme sarà esteso alle prestazioni di tutti i servizi B2C transfrontalieri, anche diversi dai servizi TBE, purchè effettuate a favore di consumatori localizzati negli Stati membri dell’Unione.

Il Consiglio ha confermato la previsione di norme speciali per le PMI e microimprese. Infatti, se il valore totale delle prestazioni o vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C verso uno Stato membro diverso da quello di stabilimento non supera - al netto di IVA - euro 10.000 né nell’anno corrente né in quello precedente, l’IVA è dovuta nello Stato membro del prestatore/fornitore (deroga al principio di destinazione) sicchè viene meno la stessa ragione giustificatrice del regime MOSS. I beneficiari della deroga possono comunque rinunciarvi, se preferiscono applicare le regole IVA degli Stati membri in cui sono localizzati i fornitori/committenti e aderire al MOSS.  In tal caso, l’opzione ha effetto per due anni.

Nei paragrafi che seguono si darà conto delle principali novità introdotte, auspicando che il legislatore europeo possa optare prima o poi per una consolidation della direttiva IVA e degli atti successivi che l’hanno modificata, che renda più agevole l’individuazione della disciplina IVA applicabile caso per caso.

In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che prestano servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini One Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).

La Direttiva UE 2455/2017 ha previsto delle modifiche al regime MOSS indicando due diversi termini di attuazione per gli Stati membri UE.

Il primo è scaduto il 31 dicembre 2018, termine entro il quale gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni della direttiva applicabili dal 1° gennaio 2019.

Il secondo termine di attuazione della Direttiva UE 2455/2017 è fissato il 31 dicembre 2020, termine entro il quale gli Stati membri dovranno attuare le disposizioni della direttiva applicabili dal 1° gennaio 2021.

La direttiva UE 2017/2455 introduce anche al Titolo XII, capo 6, della direttiva IVA la nuova sezione 4 “Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi” che gli Stati membri sono tenuti ad attuare entro il 31.12.2020.

Si riportano di seguito le principali novità.

Con la sentenza Coty Germany del 6 dicembre 2017 (C-230/16), la Corte di Giustizia si è pronunciata  sui requisiti che i sistemi di distribuzione selettiva di prodotti di lusso devono soddisfare per non violare il divieto di intese anticoncorrenziali stabilito dall’art. 101 del TFUE (i.e. il divieto degli accordi fra imprese, delle decisioni di associazioni di imprese e di tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno).

La sentenze trae origine da una controversia avanti al Tribunale Superiore del Land di Francoforte sul Meno fra la società Coty Germany GmbH, fornitrice di prodotti cosmetici di lusso, e la Parfümerie Akzente GmbH, distributrice autorizzata che commercializzava detti prodotti sia nei propri punti vendita sia on line, avvalendosi della propria vetrina elettronica oppure della piattaforma “amazon.de”.

L’art. 146 della Direttiva IVA annovera fra le operazioni esenti dall’IVA, ossia che rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’IVA ma che non sono imponibili, le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dell’Unione Europea dal venditore o per suo conto. Le esportazioni non sono assoggettate all’IVA in applicazione del principio di destinazione, in base al quale l’imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere riscossa nel paese in cui il prodotto viene consumato. L’esenzione dall’IVA è estesa anche alle prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, direttamente connesse alle esportazioni.

Il caso che ha dato origine alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia in commento (C‑288/16) riguarda la Atek SIA, una società di trasporti e logistica che opera prevalentemente negli Stati baltici, e la società L.Č., entrambe aventi sede in Lettonia.

Lo scorso 18 maggio 2017 avanti alla Corte di Giustizia si è svolta l’udienza relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione italiana per ottenere chiarimenti circa il trattamento IVA dei servizi di trasporto inbound, ossia dagli spazi aeroportuali fino a destinazione all’interno di uno Stato membro, delle merci importate con la clausola “franco destino” (che si distingue dalla clausola “franco confine” in quanto le spese di trasporto sul territorio nazionale sono incluse nella base imponibile in dogana).

Il rinvio trae origine dalla controversia fra la società FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. (FedEx), filiale italiana della multinazionale FedEx Corporation, e l’Agenzia delle Entrate, la quale aveva contestato alla contribuente di non aver assoggettato ad IVA le spedizioni di documenti e beni importati di valore inferiore ad euro 22,  eseguite in favore dei destinatari sul territorio italiano nel periodo d’imposta 2007.

Per commercio elettronico “diretto” si intendono le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, meglio definite ed indicate nell’art. 7 del Reg. 282/2011 e nell’Allegato II della Dir. IVA.

In particolare, con tale espressione si far riferimento ai servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione automatizzata, impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione e corredata di un intervento umano minimo.

L’operatore economico che commercializza beni digitalizzati e presta servizi online nell’Unione è tenuto ad adempimenti IVA diversi secondo che concluda operazioni B2B o BC2.

Nel primo caso, concernente le operazioni telematiche concluse tra soggetti passivi, il fornitore deve emettere la fattura applicando il regime dell’inversione contabile (reverse charge). Il committente è tenuto ad integrare la fattura ricevuta indicando l’IVA dovuta nel suo Stato membro e, per rendere neutra l’operazione, ad annotarla nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.

La Grande Camera della Corte di Giustizia, con sentenza del 7 marzo 2017, ha confermato la validità del trattamento IVA dei libri digitali forniti per via elettronica previsto dalla Direttiva 2006/112/CE.

Tale sentenza trae origine da un rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte Costituzionale polacca la quale dubitava della validità dell’esclusione della fornitura di libri e di altre pubblicazioni digitali per via elettronica dall’elenco delle operazioni suscettibili di aliquote IVA ridotte.

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