Facebook ha di recente aggiornato le proprie policies per la pubblicazione di annunci pubblicitari sulla sua piattaforma, ponendo particolari restrizioni alla possibilità degli inserzionisti di determinare il profilo degli utenti verso i quali dirigere la pubblicazione degli annunci e delle notizie sponsorizzate.
L’obiettivo di questa modifica è quello di reprimere utilizzi “discriminatori” dei filtri e dei profili utente che Facebook mette a disposizione degli inserzionisti, per impedire che annunci promozionali relativi a certi servizi siano rivolti soltanto ad utenti di determinati gruppi etnici o sociali, escludendone altri.
La modifica è stata introdotta principalmente per reprimere forme di discriminazione perpetrate negli Stati Uniti nei confronti delle minoranze etniche (in particolare nei confronti dei cittadini afro-americani ed ispano-americani e delle minoranze asiatiche) ma i suoi effetti avranno ripercussioni anche sulle inserzioni pubblicitarie pubblicate in altri Stati.
La Corte di giustizia (sentenza 21 dicembre 2016 nella causa C-618/15, Concurrence sarl c. Samsung Electronics France SAS, e Amazon Services Europe Sàrl) è tornata a pronunciarsi sulla competenza giurisidizionale in materia di illeciti civili commessi attraverso piattaforme di e-commerce, in applicazione dei criteri di giurisdizione previsti dall’art. 5, punto 3) reg. CE 44/2001 (oggi articolo 7, punto 2 reg. UE 1215/2012), relativa alla competenza giurisdizionale nel caso di illeciti civili dolosi o colposi, che attribuisce la competenza giurisdizionale al giudice del luogo ove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Lo scorso 10 gennaio la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento in materia di protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (ePrivacy) che dovrebbe sostituire la direttiva 2002/85/CE.
La proposta si innesta nel quadro della strategia per il Mercato unico digitale e fa seguito alle iniziative già assunte dalle istituzioni dell’Unione per il rafforzamento della tutela dei dati personali nello spazio giuridico europeo. L’effetto del regolamento dovrebbe essere quello di assicurare un quadro normativo uniforme in tutto il DSM, a beneficio degli operatori del settore, realizzando al contempo un elevato livello di tutela per il consumatore.
Con la sentenza del 25 gennaio 2017 nella causa C‑375/15, BAWAG, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato a quali condizioni le comunicazioni effettuate per il tramite di un servizio di messaggistica interna di un sito possono rientrare nella nozione di “supporto durevole” e costituire un mezzo di comunicazione valido per le comunicazioni tra professionista e consumatore.