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Francesco Foltran

Francesco Foltran

Lo scorso 10 luglio la Corte di Giustizia ha pubblicato la propria decisione nella causa C-649/17 (Amazon EU), accogliendo le conclusioni alle quali era pervenuto l'Avvocato generale Pitruzzella, depositate lo scorso 28 febbraio, commentate su questo sito.

Sono state depositate il 30 aprile 2019 le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar nella causa C-390/18, relativa ad un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la qualificazione dei servizi prestati dalla piattaforma Airbnb come servizio della società dell’informazione, in applicazione dei criteri enunciati dalla Corte di giustizia nelle sentenze relative al caso Uber (sentenza 20 dicembre 2017, causa C-434/15 e sentenza 10 aprile 2018, causa C-320/16).

Con tali sentenze era stato affermato il principio secondo il quale un servizio come quello offerto dalla piattaforma Uber, non limitato a favorire i contatti tra le parti per la prestazione di servizi di trasporto offerti dagli utenti, ma esso stesso creativo di una nuova offerta di servizi di trasporto e caratterizzato da un controllo pervasivo delle condizioni di accesso e fornitura del servizio, non potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione, ma come forma di prestazione di un servizio di trasporto pubblico. In conseguenza di ciò, è stata esclusa l’applicazione alla piattaforma della disciplina relativa ai servizi della società dell’informazione (direttiva 2000/31/CE e direttiva 2015/1535/UE) ed il servizio è stato attratto entro l’ambito di applicazione delle norme in materia di servizi di trasporto.

Le conclusioni dell’Avvocato generale portano ad una lettura restrittiva dei criteri enunciati dalla Corte con tali sentenze, considerati meramente “indiziari” e non tassativi, a favore di una valutazione più sostanziale e complessiva del ruolo svolto dalla piattaforma e dei servizi accessori offerti alle parti.

Le conclusioni dell’Avvocato generale, se condivise dalla Corte, consentiranno di precisare meglio le condizioni per l’applicazione della direttiva sul commercio elettronico nei confronti delle piattaforme elettroniche. Tale questione appare rilevante anche in relazione all’applicabilità delle proposte di regolamento attualmente in discussione, come la proposta di regolamento per la trasparenza e la tutela degli utenti professionali nell’ambito dei servizi di intermediazione online. Tale proposta, nella sua formulazione attuale, definisce infatti i servizi di intermediazione online come una specie di servizio della società dell’informazione. Sicché, qualora il servizio reso dalla piattaforma non fosse qualificabile in questi termini, le sue disposizioni, poste a tutela degli operatori professionali, non sarebbero applicabili.

Con la decisione nel caso Slewo (sentenza 27 marzo 2019, causa C-681/17, ECLI:EU:C:2019:255) la Corte di giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/81/UE che nei contratti di consumo conclusi a distanza (come nell’e-commerce) disciplinano l’esercizio del diritto di recesso ed i casi di esclusione. Più precisamente, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla nozione di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.

La decisione presenta elementi di interesse, anche in relazione alle sue ripercussioni pratiche sul professionista.

Lo scorso 28 febbraio sono state presentate alla Corte di giustizia dell’Unione europea le conclusioni dell’Avvocato generale Pitruzzella nella causa C-649/17 (Amazon EU), relativa all’interpretazione dell’art. 6, par. 1, lett. c) della direttiva 2011/83/UE (disposizione recepita nell’ordinamento italiano dall’art. 49 del Codice del consumo).

La questione riguarda essenzialmente l’interpretazione della direttiva, nella parte in cui stabilisce l’obbligo in capo al professionista di indicare al consumatore, prima della conclusione di un contratto negoziato fuori dei locali del professionista (e dunque anche nell’ambito del commercio elettronico) “l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui” .

In particolare, la Corte è chiamata a pronunciarsi se la disposizione della direttiva citata obblighi il professionista a mettere sempre a disposizione del consumatore un recapito telefonico e un numero di fax oppure, anche se dispone di una linea telefonica, se sia libero di fornire al consumatore altri canali e strumenti di contatto quali, ad esempio, un servizio di chat o un sistema di richiamata telefonica.

La disciplina consumeristica disciplina in modo dettagliato la garanzia di conformità che il professionista è tenuto a prestare al consumatore per i beni venduti. Si tratta di una disciplina molto più garantista di quella prevista dal codice civile non solo per la vendita (artt. 1490 ss. cc.) ma anche per i contratti di appalto (1667 ss. c.c.), permuta e somministrazione che, ai sensi dell’art. 128 cod. cons., si considerano equiparati alla vendita.

Sabato, 10 Febbraio 2018 08:41

Il diritto di recesso nei contratti online

Dopo la conclusione del contratto, il professionista è tenuto, secondo le regole generali in materia di obbligazioni contrattuali, ad adempiere con diligenza e buona fede agli obblighi che derivano dal contratto (art. 1218 c.c.). Anche il consumatore, in quanto parte, è tenuto a rispettare i propri obblighi nei confronti del professionista.

La legislazione consumeristica attribuisce tuttavia alcune particolari tutele al consumatore, che lo pongono in alcuni casi in una posizione di vantaggio rispetto al professionista. È questo il caso, ad esempio, del diritto di recesso, che nei contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali consente al consumatore il diritto di risolvere unilateralmente il contratto senza l’obbligo di fornire alcuna motivazione in deroga al principio di vincolatività del contratto sancito dall’art. 1372 c.c.

Il codice del consumo stabilisce poi norme speciali in materia di clausole vessatorie nei contratti di consumo. La disciplina delle clausole vessatorie è stabilita in via generale dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, a termini dei quali non sono efficaci se non sono espressamente approvate per iscritto tutte quelle clausole disposte unilateralmente da una parte ed incluse in condizioni generali, moduli e formulari che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, (i) limitazioni di responsabilità; (ii) facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze; (iii) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; (iv) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi; (iv) tacita proroga o rinnovazione del contratto; (iv) clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Secondo la regola generale, queste clausole vessatorie – che sono tassativamente determinate dalla legge - non sono vietate, ma sono valide soltanto se la parte contro la quale sono state predisposte le approva specificamente e per iscritto.

La legge stabilisce alcuni particolari requisiti formali applicabili ai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali.

Gli obblighi formali attengono in primo luogo alla fase precontrattuale. Ai sensi dell’art. 50 cod. cons. il professionista deve fornire tutte le informazioni previste dall’art. 49, co. 1 (v. §3.3) su supporto cartaceo o, se il consumatore e d’accordo, su altro mezzo durevole.

Il codice del consumo onera il professionista di fornire, al momento delle trattative per la conclusione del contratto, alcune informazioni relative alle caratteristiche del prodotto ed ai diritti che il consumatore potrà far valere nei confronti del professionista successivamente alla conclusione del contratto.

In particolare, sono previsti alcuni obblighi informativi generali relativi ai prodotti, che incombono sul professionista qualunque sia il tipo di bene o servizio fornito e qualunque sia la forma o il luogo di conclusione del contratto (artt. 6-12 codice del consumo). Norme specifiche sono altresì previste nel caso in cui il contratto sia concluso tra il professionista ed il consumatore al di fuori dei locali commerciali del professionista o sia concluso a distanza, come nel caso dell’e-commerce (art. 49 cod. cons.)

Norme specifiche sono poi previste in relazione a specifiche categorie di prodotti, come nel caso della vendita di prodotti alimentari, della vendita di prodotti finanziari o della vendita di servizi della società dell’informazione.

L’attività di vigilanza e repressione delle pratiche commerciali scorrette è affidata dal codice del consumo all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, secondo un procedimento che può concludersi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie particolarmente pesanti, ma che, se opportunamente governato, può concludersi anche in senso più favorevole al professionista, senza l'applicazione di sanzioni ma con l'approvazione di impegni a correggere le pratiche commerciali censurate.

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