La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini di persone fisiche identificate o identificabili configura un trattamento di dati personali ai sensi dall’art. 4, par. 1 n. 1 del Regolamento dell’Unione europea n. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) e dell’art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy). Per conformarsi alla normativa a tutela dei dati personali, gli impianti di videosorveglianza devono essere installati in conformità all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il cui rispetto costituisce il presupposto di liceità del trattamento dei dati acquisiti mediante tali impianti.
Con sentenza n. 18821/2017, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto che integra il reato di truffa contrattuale, perseguibile ai sensi dell’art. 640 c.p., la condotta consistente nella mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile.
Secondo la Cassazione, la circostanza dell’irreperibilità del venditore evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on line.