Glossario

Consumatore

La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Fonte: art. 3 D.Lgs. n. 206/2005, Codice del consumo).

Possono dunque assumere la qualità di consumatore soltanto le persone fisiche (con esclusione dunque di società[1], associazioni[2], fondazioni ed altri enti collettivi)[3], e limitatamente alle transazioni che concludono per scopi estranei alla loro attività professionale (e dunque quando agiscono sul mercato per l’acquisto di beni e servizi destinati all’uso personale).

Sono dunque espressamente escluse le transazioni che siano concluse dalla persona fisica per l’acquisto di beni e servizi strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale esercitata (es. materie prime, strumenti di lavoro, merci destinate alla rivendita).

La definizione normativa presenta margini di incertezza in relazione ai beni ed ai servizi destinati ad un uso promiscuo, ovvero quei beni e quei servizi dei quali la persona fisica si vale sia per scopi personali che per l’esercizio di una attività economica. La Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza Gruber[4], ha affermato che un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi delle norme speciali a tutela del consumatore a meno che l’uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell’operazione di cui trattasi[5].

[1] In questo senso Cass. civ., sez. VI, ord. 17848/2017, che ha escluso che una società commerciale possa invocare la qualifica di consumatore dando la prova di esercitare in concreto attività non commerciale: “la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta alle sole persone fisiche, allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705; Cass. (ord.) 29.3.2013, n. 21763) […] le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto lo svolgimento dell'attività d'impresa non abbia avuto inizio”.

[2] V. Tripodi, Commento agli artt. 36-38, in Codice del Codice del consumo. Commentario del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (a cura di E. M. Tripodi e C. Belli), San Marino, 2008, p. 196. FICI, “Consumatore”, “professionista” e criteri di vessatorietà nei contratti dei consumatori, in Corriere giur., 2002, p. 1629 ss.

[3] V. però per quanto attiene il condominio negli edifici, la giurisprudenza ha ritenuto che, trattandosi di un ente “di gestione” della cosa comune privo di finalità economiche, esso possa rivestire la qualità di soci che spetterebbe ai singoli condomini: cfr. Cass. civ., sez. VI, ordinanza del 22 maggio 2015, n. 10679.

[4] Corte giust., 20 gennaio 2005, causa C-464/01, Gruber.

[5] Nel medesimo senso, Trib. Torino 4 giugno 2010 ha ritenuto che l’utilizzo occasionale e per somme marginali per scopi imprenditoriali di un conto corrente non sia idoneo a privare il correntista della qualità di consumatore.

Usiamo i cookies per offrirti la migliore esperienza possibile su questo sito. Continuando la navigazione o cliccando su "Accetto" autorizzi il loro uso.