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L’8 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge 205/2021 di conversione del decreto-legge n. 139/2021. Il provvedimento ha disposto la modifica di alcune norme in materia di protezione di dati personali applicabili agli enti pubblici contenute nel d.lgs. n. 196/2003.

Si elencano di seguito le modifiche di maggior rilievo relative ai trattamenti effettuati dagli enti pubblici.

Si svolgerà il prossimo 6 ottobre dalle 15 alle 17 il webinar dal titolo “E-COMMERCE: OPPORTUNITÀ E RISCHI DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE”, organizzato in collaborazione con  Camera di Commercio di Reggio Emilia e Il Sole 24 ORE.

Il webinar tratterà dell’evoluzione dell’e-commerce nelle imprese, rappresentando un elemento fondamentale della trasformazione digitale, oltre che un componente strutturale delle vendite online e dei modelli di business innovativi. Saranno affrontate le implicazioni legali di questo processo, con focus sul trattamento dei dati personali e sul ruolo che assumono le piattaforme nella compliance fiscale.

Per consultare il comunicato stampa di Camera di Commercio di Reggio Emilia, clicca qui  .

Il webinar è valido per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per partecipare all’evento, è necessario iscriversi compilando il il form di registrazione .

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Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2021 le linee guida sui cookies e gli altri sistemi di tracciamento approvate dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali il 10 giugno 2021. 

Il documento aggiorna le precedenti linee guida approvate dall’Autorità e fornisce alcune indicazioni operative per l’implementazione di questi sistemi. 

Tutti i titolari del trattamento, sia pubblici che privati, devono adeguare i propri siti alle linee guida entro sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida sulla gazzetta ufficiale. Il termine è dunque il 9 gennaio 2022. 

Riportiamo di seguito le principali novità.

 

 Per approfondimenti rinviamo alla guida pubblicata dall’avv. Francesco Foltran sul magazine SmartIUS 

Con la sentenza del 17 giugno 2021 nella causa C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito ulteriori precisazioni sui criteri per la determinazione della competenza giurisdizionale in caso di lesione dei diritti della personalità tramite la diffusione di contenuti online.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) nella seduta del 25 marzo 2021 ha approvato una delibera sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social network da parte dei magistrati amministrativi.

L’adozione del provvedimento è conseguenza della presa d’atto dell’estrema rilevanza che i social network hanno assunto nella formazione dell’immagine pubblica di persone, enti ed istituzioni. Questa caratteristica, che il provvedimento definisce “eternità mediatica”, può dare luogo a strumentalizzazioni e ad usi fuori contesto di questi contenuti che può ripercuotersi - nel caso dei magistrati - sulla stessa fiducia dei cittadini nelle istituzioni giudiziarie.

La delibera del CPGA, oltre a dettare norme specifiche per i magistrati, pone l'enfasi su due aspetti fondamentali, che interessano non soltanto i giudici amministrativi ma tutti i cittadini e gli enti che partecipano alle reti sociali. 

Il primo è l'affermazione di un vero e proprio diritto/dovere di ricevere una formazione specifica sui rischi e le opportunità connesse all'uso dei social, necessaria per permetterne un uso consapevole.

Il secondo, connesso al primo, è l'importanza di un uso adeguato delle impostazioni di sicurezza e privacy delle piattaforme di social media, per minimizzare i dati personali diffusi, anche involontariamente, attraverso questi strumenti. 

Per un commento più approfondito del provvedimento, rinviamo all'articolo pubblicato dall'avv. Francesco Foltran nel magazine online SmartIUS.

Come in tutti gli acquisti a distanza o a domicilio, anche negli acquisti online il consumatore può esercitare il diritto di recesso (o di ripensamento) e restituire i beni acquistati senza fornire alcuna motivazione al venditore.

Le imprese che intendono vendere online i propri beni e servizi ai consumatori devono essere organizzate per gestire correttamente questo diritto. Se non lo fanno, rischiano di subire sanzioni da parte dell’Autorità Antitrust.

Non sempre però c’è grande chiarezza su come funziona il diritto di recesso, specialmente nel caso di acquisti online. Pubblichiamo il link ad un contributo sulla materia pubblicato dall'avv. Francesco Foltran su Smartius Magazine.

Sono sempre più diffusi i siti di e-commerce attraverso i quali è possibile acquistare vino ed altre bevande alcoliche.

La facilità attraverso la quale attraverso questi sistemi possono acquistare bevande alcoliche anche utenti minorenni imporrebbe ai gestori di adottare adeguate misure di prevenzione, anche in considerazione degli obblighi che derivano dalla legge.

Tuttavia, nella pratica, sono molto rari i siti che prevedono specifiche limitazioni o controlli.

La gran parte dei siti e delle piattaforme di e-commerce non prevedono infatti alcuna limitazione o controllo dell’età degli acquirenti; mentre alcuni (tra cui anche alcuni famosi marketplace e piattaforme specializzate) si limitano a prevedere disclaimer o clausole contrattuali secondo le quali gli utenti, procedendo all’acquisto, dichiarano di essere in possesso dei requisiti legali per acquistare bevande alcoliche.

Ma si tratta di misure adeguate?

La diffusione del covid-19 nel mondo sta portando a conseguenze e scenari non paragonabili ad eventi del passato, mettendo a dura prova l’organizzazione dei sistemi sanitari ed i protocolli sanitari e di protezione civile dei Paesi colpiti.

Le misure di distanziamento sociale e blocco delle attività produttive adottate nel tentativo di rallentare la curva dei contagi si sono rivelate efficaci, ma hanno prodotto un blocco di molti settori dell’economia, mettendo a dura prova le imprese ed i lavoratori.

Poiché tali misure, che si risolvono in una compressione delle più importanti libertà fondamentali riconosciute agli individui, non sono sostenibili sul lungo periodo, molti Stati tra i quali l’Italia stanno mettendo a punto dei provvedimenti (la cosiddetta “Fase 2”) che permetta un parziale ritorno alla normalità e la ripresa delle attività economiche con le precauzioni necessarie a limitare la propagazione del coronavirus.

Nei mesi di febbraio e marzo molti Paesi hanno iniziato a sviluppare applicazioni per contrastare la diffusione del virus come la Cina, Corea del sud, Spagna, Francia e Italia.

Con la determinazione n. 157 del 23 marzo 2020 il Direttore generale dell’AgID ha approvato le linee guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) approvato con d.lgs. n. 82/2005. Le linee guida stabiliscono le modalità tecniche atte a garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità dei documenti informatici e la loro riconducibilità all’autore in maniera manifesta e inequivoca.

In base alle linee guida sarà possibile sottoscrivere documenti informatici mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), servizio attualmente fornito gratuitamente alle persone fisiche, attribuendo ai medesimi il medesimo valore probatorio delle scritture private ai sensi dell’art. 2702 c.c.

Grazie a queste linee guida, imprese e prestatori di servizi potranno permettere la sottoscrizione a distanza di documenti informatici, con maggiori garanzie in ordine alla autenticità ed alla non disconoscibilità dei documenti formati.

Sono state pubblicate oggi le Conclusioni dell'Avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa C-649/18 relativa alla compatibilità del diritto dell'Unione con le norme francesi che disciplinano la vendita di farmaci online. Secondo l'AG, le disposizioni della direttiva 2000/81/CE relative alla pubblicità dei medicinali non trovano applicazione in materia di pubblicità "fisica" di servizi di vendita online di farmaci, che può dunque essere limitata dalla legislazione degli stati membri alle condizioni previste dall'art. 36 TFUE. Per quanto attiene alla prestazione transfrontaliera ed alla pubblicità "online" di questi servizi, l'AG ritiene che essa ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE e che pertanto non possa essere limitata se non alle condizioni previste dall'art. 3, par. 4 della direttiva. 

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