L’8 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge 205/2021 di conversione del decreto-legge n. 139/2021. Il provvedimento ha disposto la modifica di alcune norme in materia di protezione di dati personali applicabili agli enti pubblici contenute nel d.lgs. n. 196/2003.
Si elencano di seguito le modifiche di maggior rilievo relative ai trattamenti effettuati dagli enti pubblici.
Si svolgerà il prossimo 6 ottobre dalle 15 alle 17 il webinar dal titolo “E-COMMERCE: OPPORTUNITÀ E RISCHI DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE”, organizzato in collaborazione con Camera di Commercio di Reggio Emilia e Il Sole 24 ORE.
Il webinar tratterà dell’evoluzione dell’e-commerce nelle imprese, rappresentando un elemento fondamentale della trasformazione digitale, oltre che un componente strutturale delle vendite online e dei modelli di business innovativi. Saranno affrontate le implicazioni legali di questo processo, con focus sul trattamento dei dati personali e sul ruolo che assumono le piattaforme nella compliance fiscale.
Per consultare il comunicato stampa di Camera di Commercio di Reggio Emilia, clicca qui .
Il webinar è valido per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Per partecipare all’evento, è necessario iscriversi compilando il il form di registrazione .
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2021 le linee guida sui cookies e gli altri sistemi di tracciamento approvate dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali il 10 giugno 2021.
Il documento aggiorna le precedenti linee guida approvate dall’Autorità e fornisce alcune indicazioni operative per l’implementazione di questi sistemi.
Tutti i titolari del trattamento, sia pubblici che privati, devono adeguare i propri siti alle linee guida entro sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida sulla gazzetta ufficiale. Il termine è dunque il 9 gennaio 2022.
Riportiamo di seguito le principali novità.
Per approfondimenti rinviamo alla guida pubblicata dall’avv. Francesco Foltran sul magazine SmartIUS.
Con la sentenza del 17 giugno 2021 nella causa C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito ulteriori precisazioni sui criteri per la determinazione della competenza giurisdizionale in caso di lesione dei diritti della personalità tramite la diffusione di contenuti online.
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) nella seduta del 25 marzo 2021 ha approvato una delibera sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social network da parte dei magistrati amministrativi.
L’adozione del provvedimento è conseguenza della presa d’atto dell’estrema rilevanza che i social network hanno assunto nella formazione dell’immagine pubblica di persone, enti ed istituzioni. Questa caratteristica, che il provvedimento definisce “eternità mediatica”, può dare luogo a strumentalizzazioni e ad usi fuori contesto di questi contenuti che può ripercuotersi - nel caso dei magistrati - sulla stessa fiducia dei cittadini nelle istituzioni giudiziarie.
La delibera del CPGA, oltre a dettare norme specifiche per i magistrati, pone l'enfasi su due aspetti fondamentali, che interessano non soltanto i giudici amministrativi ma tutti i cittadini e gli enti che partecipano alle reti sociali.
Il primo è l'affermazione di un vero e proprio diritto/dovere di ricevere una formazione specifica sui rischi e le opportunità connesse all'uso dei social, necessaria per permetterne un uso consapevole.
Il secondo, connesso al primo, è l'importanza di un uso adeguato delle impostazioni di sicurezza e privacy delle piattaforme di social media, per minimizzare i dati personali diffusi, anche involontariamente, attraverso questi strumenti.
Per un commento più approfondito del provvedimento, rinviamo all'articolo pubblicato dall'avv. Francesco Foltran nel magazine online SmartIUS.
Come in tutti gli acquisti a distanza o a domicilio, anche negli acquisti online il consumatore può esercitare il diritto di recesso (o di ripensamento) e restituire i beni acquistati senza fornire alcuna motivazione al venditore.
Le imprese che intendono vendere online i propri beni e servizi ai consumatori devono essere organizzate per gestire correttamente questo diritto. Se non lo fanno, rischiano di subire sanzioni da parte dell’Autorità Antitrust.
Non sempre però c’è grande chiarezza su come funziona il diritto di recesso, specialmente nel caso di acquisti online. Pubblichiamo il link ad un contributo sulla materia pubblicato dall'avv. Francesco Foltran su Smartius Magazine.
Sono sempre più diffusi i siti di e-commerce attraverso i quali è possibile acquistare vino ed altre bevande alcoliche.
La facilità attraverso la quale attraverso questi sistemi possono acquistare bevande alcoliche anche utenti minorenni imporrebbe ai gestori di adottare adeguate misure di prevenzione, anche in considerazione degli obblighi che derivano dalla legge.
Tuttavia, nella pratica, sono molto rari i siti che prevedono specifiche limitazioni o controlli.
La gran parte dei siti e delle piattaforme di e-commerce non prevedono infatti alcuna limitazione o controllo dell’età degli acquirenti; mentre alcuni (tra cui anche alcuni famosi marketplace e piattaforme specializzate) si limitano a prevedere disclaimer o clausole contrattuali secondo le quali gli utenti, procedendo all’acquisto, dichiarano di essere in possesso dei requisiti legali per acquistare bevande alcoliche.
Ma si tratta di misure adeguate?
La diffusione del covid-19 nel mondo sta portando a conseguenze e scenari non paragonabili ad eventi del passato, mettendo a dura prova l’organizzazione dei sistemi sanitari ed i protocolli sanitari e di protezione civile dei Paesi colpiti.
Le misure di distanziamento sociale e blocco delle attività produttive adottate nel tentativo di rallentare la curva dei contagi si sono rivelate efficaci, ma hanno prodotto un blocco di molti settori dell’economia, mettendo a dura prova le imprese ed i lavoratori.
Poiché tali misure, che si risolvono in una compressione delle più importanti libertà fondamentali riconosciute agli individui, non sono sostenibili sul lungo periodo, molti Stati tra i quali l’Italia stanno mettendo a punto dei provvedimenti (la cosiddetta “Fase 2”) che permetta un parziale ritorno alla normalità e la ripresa delle attività economiche con le precauzioni necessarie a limitare la propagazione del coronavirus.
Nei mesi di febbraio e marzo molti Paesi hanno iniziato a sviluppare applicazioni per contrastare la diffusione del virus come la Cina, Corea del sud, Spagna, Francia e Italia.
Con la determinazione n. 157 del 23 marzo 2020 il Direttore generale dell’AgID ha approvato le linee guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) approvato con d.lgs. n. 82/2005. Le linee guida stabiliscono le modalità tecniche atte a garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità dei documenti informatici e la loro riconducibilità all’autore in maniera manifesta e inequivoca.
In base alle linee guida sarà possibile sottoscrivere documenti informatici mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), servizio attualmente fornito gratuitamente alle persone fisiche, attribuendo ai medesimi il medesimo valore probatorio delle scritture private ai sensi dell’art. 2702 c.c.
Grazie a queste linee guida, imprese e prestatori di servizi potranno permettere la sottoscrizione a distanza di documenti informatici, con maggiori garanzie in ordine alla autenticità ed alla non disconoscibilità dei documenti formati.
Sono state pubblicate oggi le Conclusioni dell'Avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa C-649/18 relativa alla compatibilità del diritto dell'Unione con le norme francesi che disciplinano la vendita di farmaci online. Secondo l'AG, le disposizioni della direttiva 2000/81/CE relative alla pubblicità dei medicinali non trovano applicazione in materia di pubblicità "fisica" di servizi di vendita online di farmaci, che può dunque essere limitata dalla legislazione degli stati membri alle condizioni previste dall'art. 36 TFUE. Per quanto attiene alla prestazione transfrontaliera ed alla pubblicità "online" di questi servizi, l'AG ritiene che essa ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE e che pertanto non possa essere limitata se non alle condizioni previste dall'art. 3, par. 4 della direttiva.
Con ordinanza-ingiunzione del 15 gennaio 2020 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto ad un ente locale pugliese una sanzione di 10.000 euro per illecito trattamento di dati personali, consistente nella pubblicazione nell’albo pretorio online di un provvedimento amministrativo contenente dati relativi alla condizione di salute dell’interessato.
Si tratta di uno dei primi provvedimenti con il quale il Garante ha sanzionato un ente locale per violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
In particolare, oggetto della pubblicazione era una determinazione dirigenziale con la quale era stata disposta la liquidazione delle spese legali per un procedimento giudiziario in cui era stato parte l’ente locale e nella parte motiva risultavano riportati anche dati e informazioni personali dell’interessato, con dettagliati riferimenti alle relative infermità per cause di servizio.
Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione del provvedimento costituisse una illecita diffusione di dati personali relativi alla salute dell’interessato, effettuata in violazione del principio di minimizzazione, poiché il provvedimento conteneva dati personali non strettamente necessari alle finalità del provvedimento e in violazione del principio di limitazione del trattamento, essendo la delibera rimasta pubblicata oltre il periodo di pubblicazione previsto dalla legge.
A partire dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore alcune disposizioni del regolamento UE 2017/2454 in materia di cooperazione tra gli Stati membri in materia di lotta all'evasione ed all'elusione dell'IVA nel settore dell'e-commerce. In particolare, gli Stati membri dovranno identificare gli operatori che si avvalgono del regime speciale previsto per la materia e condividere con gli Stati membri alcune informazioni rilevanti. Di seguito sono ricapitolate le principali novità.
Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato tre nuovi atti giuridici che compongono il cd. pacchetto Iva per l’e-commerce, con lo scopo di ridurre i costi di compliance fiscale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C e delle prestazioni di servizi cross-border B2C.
Il pacchetto, che comprende il Regolamento UE 2017/2454, la Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio, e il regolamento di esecuzione UE 2017/2459, interviene sul regime VAT Mini One Stop Shop (cd. MOSS) per migliorarlo ed estenderne l’ambito di applicazione. Al fine di consentire agli operatori e alle autorità competenti di potersi adeguare all’evoluzione della disciplina, il legislatore comunitario ha contemplato l’introduzione progressiva delle nuove regole: alcune sono divenute applicabili dal 1° gennaio 2019 (si veda però il paragrafo dedicato al ritardo dell’Italia nell’attuazione della direttiva europea), altre lo saranno dal 1° gennaio 2021.
Secondo le statistiche pubblicate dalla DG TAXUD della Commissione europea nel mese di settembre 2019[1], il numero di operatori che si avvalgono del regime MOSS è in costante aumento, sebbene una lieve flessione si sia registrata alla fine del 2018, dovuta in parte alla previsione della soglia di 10.000 euro per le PMI, in altra parte alla circostanza che molte imprese commercializzano i propri prodotti attraverso piattaforme o marketplace, che si assumono le obbligazioni fiscali. L’importo IVA incamerato dagli Stati membri di identificazione in applicazione dell’Union scheme del regime MOSS è passato da 2,7 miliardi nel 2015 ad oltre 4 miliardi nel 2018. L’IVA incamerata dagli Stati membri di identificazione in applicazione del non Union scheme è aumentato da 300 milioni di euro nel 2015 a 450 milioni di euro nel 2018. In totale, l’IVA riscossa secondo il MOSS ha superato i 4 miliardi e mezzo nel 2018, in confronto ai 3 miliardi del 2015.
Dal 1° gennaio 2021, il Consiglio ha previsto che il regime MOSS nella sua versione Union scheme venga esteso alle prestazioni di tutti i servizi cross-border B2C, anche diversi dai servizi TBE, e altresì alle vendite a distanza intracomunitarie di beni che soddisfino determinate condizioni (i.e. le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente).
L’ampliamento dell’ambito di applicazione del regime MOSS è contemplato anche per i fornitori di Paesi terzi: il non Union scheme sarà esteso alle prestazioni di tutti i servizi B2C transfrontalieri, anche diversi dai servizi TBE, purchè effettuate a favore di consumatori localizzati negli Stati membri dell’Unione.
Il Consiglio ha confermato la previsione di norme speciali per le PMI e microimprese. Infatti, se il valore totale delle prestazioni o vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C verso uno Stato membro diverso da quello di stabilimento non supera - al netto di IVA - euro 10.000 né nell’anno corrente né in quello precedente, l’IVA è dovuta nello Stato membro del prestatore/fornitore (deroga al principio di destinazione) sicchè viene meno la stessa ragione giustificatrice del regime MOSS. I beneficiari della deroga possono comunque rinunciarvi, se preferiscono applicare le regole IVA degli Stati membri in cui sono localizzati i fornitori/committenti e aderire al MOSS. In tal caso, l’opzione ha effetto per due anni.
Nei paragrafi che seguono si darà conto delle principali novità introdotte, auspicando che il legislatore europeo possa optare prima o poi per una consolidation della direttiva IVA e degli atti successivi che l’hanno modificata, che renda più agevole l’individuazione della disciplina IVA applicabile caso per caso.
In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che prestano servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini One Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).
La Direttiva UE 2455/2017 ha previsto delle modifiche al regime MOSS indicando due diversi termini di attuazione per gli Stati membri UE.
Il primo è scaduto il 31 dicembre 2018, termine entro il quale gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni della direttiva applicabili dal 1° gennaio 2019.
Il secondo termine di attuazione della Direttiva UE 2455/2017 è fissato il 31 dicembre 2020, termine entro il quale gli Stati membri dovranno attuare le disposizioni della direttiva applicabili dal 1° gennaio 2021.
La direttiva UE 2017/2455 introduce anche al Titolo XII, capo 6, della direttiva IVA la nuova sezione 4 “Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi” che gli Stati membri sono tenuti ad attuare entro il 31.12.2020.
Si riportano di seguito le principali novità.