Glossario

Clausola vessatoria

Ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, nel contratto concluso tra il Consumatore ed il Professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il carattere vessatorio e la conseguente nullità della clausola possono essere accertati dal giudice ordinario in sede civile oppure dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Quest'ultima, in sede amministrativa, può ordinare al professionista di pubblicare sul suo sito web e con ogni altro mezzo il provvedimento di accertamento della vessatorietà ai sensi dell’art. 37-bis del Codice del consumo. Per l'omessa pubblicazione, l'AGCM può inoltre irrogare sanzioni fino a 50.000 euro.

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