Con la sentenza del 17 giugno 2021 nella causa C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito ulteriori precisazioni sui criteri per la determinazione della competenza giurisdizionale in caso di lesione dei diritti della personalità tramite la diffusione di contenuti online.
Lo scorso 25 gennaio la Corte di Giustizia si è pronunciata sul Caso Schrems relativo alla competenza giurisdizionale nelle controversie promosse dall'utente di un social network ed il gestore della piattaforma, aderendo alle conclusioni dell'avvocato generale, delle quali avevamo già dato conto.
Lo scorso 14 novembre sono state presentate le conclusioni dell’Avvocato generale Michal Bobek nella causa C-498/16, Schrems c. Facebook, avente ad oggetto l’interpretazione degli articoli 15 e 16 del Regolamento CE n. 44/2001 (ora sostituiti dagli articoli 17 e 18 del regolamento UE n. 1215/2012) sulla competenza giurisdizionale in materia di controversie tra professionista e consumatore.
La prima delle due questioni sollevate dal giudice del rinvio riguarda la possibilità di qualificare come “consumatore” anche la persona fisica che, dopo aver aperto un account su un social media (nel caso di specie: Facebook) per uso personale, cominci ad utilizzarlo anche per condividere contenuti relativi alla propria attività professionale.
La seconda questione riguarda la possibilità di applicare le disposizioni del regolamento che disciplinano la competenza speciale in materia di controversie tra professionista e consumatore anche per far valere diritti che, pur nascenti da un contratto di consumo, siano stati ceduti a un terzo.
La Corte di giustizia (sentenza 21 dicembre 2016 nella causa C-618/15, Concurrence sarl c. Samsung Electronics France SAS, e Amazon Services Europe Sàrl) è tornata a pronunciarsi sulla competenza giurisidizionale in materia di illeciti civili commessi attraverso piattaforme di e-commerce, in applicazione dei criteri di giurisdizione previsti dall’art. 5, punto 3) reg. CE 44/2001 (oggi articolo 7, punto 2 reg. UE 1215/2012), relativa alla competenza giurisdizionale nel caso di illeciti civili dolosi o colposi, che attribuisce la competenza giurisdizionale al giudice del luogo ove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.