Con provvedimento del 15 novembre n. 481, il Garante per la protezione dei dati personali ha rivolto un formale avvertimento all’Agenzia delle Entrate in merito ai “rischi elevati per le libertà e i diritti degli interessati” derivanti dal regime di fatturazione elettronica che diverrà operativo dal 1° gennaio 2019. Il Garante evidenzia come l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni B2C, per quanto disposto dall’Agenzia nei provvedimenti n. 89757/2018 e n. 291241/2018, si pone in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali sotto più profili.
Lo scorso 18 maggio 2017 avanti alla Corte di Giustizia si è svolta l’udienza relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione italiana per ottenere chiarimenti circa il trattamento IVA dei servizi di trasporto inbound, ossia dagli spazi aeroportuali fino a destinazione all’interno di uno Stato membro, delle merci importate con la clausola “franco destino” (che si distingue dalla clausola “franco confine” in quanto le spese di trasporto sul territorio nazionale sono incluse nella base imponibile in dogana).
Il rinvio trae origine dalla controversia fra la società FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. (FedEx), filiale italiana della multinazionale FedEx Corporation, e l’Agenzia delle Entrate, la quale aveva contestato alla contribuente di non aver assoggettato ad IVA le spedizioni di documenti e beni importati di valore inferiore ad euro 22, eseguite in favore dei destinatari sul territorio italiano nel periodo d’imposta 2007.