Come in tutti gli acquisti a distanza o a domicilio, anche negli acquisti online il consumatore può esercitare il diritto di recesso (o di ripensamento) e restituire i beni acquistati senza fornire alcuna motivazione al venditore.
Le imprese che intendono vendere online i propri beni e servizi ai consumatori devono essere organizzate per gestire correttamente questo diritto. Se non lo fanno, rischiano di subire sanzioni da parte dell’Autorità Antitrust.
Non sempre però c’è grande chiarezza su come funziona il diritto di recesso, specialmente nel caso di acquisti online. Pubblichiamo il link ad un contributo sulla materia pubblicato dall'avv. Francesco Foltran su Smartius Magazine.
Sono in vigore dal 26 maggio le norme che attribuiscono all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nuove competenze in materia di geoblocking ai sensi del Regolamento (UE) 2018/302.
Il Regolamento ha introdotto norme direttamente applicabili in tutti i Paesi UE volte ad impedire “i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti”. L'art. 7, par. 1 affida agli Stati membri il compito di designare uno o più organismi responsabili della sua adeguata ed efficace applicazione.
Ai sensi di quest’ultima disposizione, l’art. 6 della L. 37/2019 (“legge europea 2018”) ha introdotto il nuovo comma 9-bis dell’art. 144-bis del Codice del consumo.
Con la decisione nel caso Slewo (sentenza 27 marzo 2019, causa C-681/17, ECLI:EU:C:2019:255) la Corte di giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/81/UE che nei contratti di consumo conclusi a distanza (come nell’e-commerce) disciplinano l’esercizio del diritto di recesso ed i casi di esclusione. Più precisamente, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla nozione di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
La decisione presenta elementi di interesse, anche in relazione alle sue ripercussioni pratiche sul professionista.
L’AGCM ha comminato una sanzione di 220.000 euro a Tecnomaster.Biz S.p.A., società che svolge attività di vendita on line di apparecchiature elettroniche attraverso il sito https://www.tecnomaster.biz/. In particolare è stato accertato che il professionista offriva sul proprio sito prodotti che non erano disponibili, non procedeva quindi a consegnare ai consumatori i prodotti da questi acquistati, né restituiva le somme versate per gli acquisti a seguito di reclamo e annullamento degli ordini. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito della strategia dell'AGCM volta ad assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo delle vendite on line, anche attraverso la repressione dei fenomeni più gravi di pratiche scorrette in danno dei consumatori.
Con provvedimento pubblicato il 2 maggio, l’AGCM ha comminato una sanzione di 200.000 euro a Engie Italia spa per le commissioni applicate ai consumatori in relazione al pagamento online delle bollette elettriche tramite carta di credito.
Secondo l’AGCM, l’art. 62 del Codice del consumo vieta alle imprese di addebitare ai consumatori costi aggiuntivi in relazione all’utilizzo di uno strumento di pagamento.