Con la sentenza Coty Germany del 6 dicembre 2017 (C-230/16), la Corte di Giustizia si è pronunciata sui requisiti che i sistemi di distribuzione selettiva di prodotti di lusso devono soddisfare per non violare il divieto di intese anticoncorrenziali stabilito dall’art. 101 del TFUE (i.e. il divieto degli accordi fra imprese, delle decisioni di associazioni di imprese e di tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno).
La sentenze trae origine da una controversia avanti al Tribunale Superiore del Land di Francoforte sul Meno fra la società Coty Germany GmbH, fornitrice di prodotti cosmetici di lusso, e la Parfümerie Akzente GmbH, distributrice autorizzata che commercializzava detti prodotti sia nei propri punti vendita sia on line, avvalendosi della propria vetrina elettronica oppure della piattaforma “amazon.de”.