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Sabato, 09 Dicembre 2017 14:05

Per la CGUE è legittimo il sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso che vieta ai distributori autorizzati la vendita online tramite la piattaforma Amazon (sentenza Coty Germany del 6.12.2017, C-230/16)

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Un'udienza della Corte di giustizia UE, sezione di cinque giudici. Un'udienza della Corte di giustizia UE, sezione di cinque giudici. https://curia.europa.eu/

Con la sentenza Coty Germany del 6 dicembre 2017 (C-230/16), la Corte di Giustizia si è pronunciata  sui requisiti che i sistemi di distribuzione selettiva di prodotti di lusso devono soddisfare per non violare il divieto di intese anticoncorrenziali stabilito dall’art. 101 del TFUE (i.e. il divieto degli accordi fra imprese, delle decisioni di associazioni di imprese e di tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno).

La sentenze trae origine da una controversia avanti al Tribunale Superiore del Land di Francoforte sul Meno fra la società Coty Germany GmbH, fornitrice di prodotti cosmetici di lusso, e la Parfümerie Akzente GmbH, distributrice autorizzata che commercializzava detti prodotti sia nei propri punti vendita sia on line, avvalendosi della propria vetrina elettronica oppure della piattaforma “amazon.de”.  La società Coty Germany, infatti, intendeva imporre ai propri membri di distribuzione selettiva una clausola contrattuale che li autorizzava a vendere online i prodotti di lusso della Coty Prestige solo mediante le vetrine elettroniche dei negozi autorizzati aventi la medesima denominazione commerciale. Tale clausola vietava espressamente l’intervento riconoscibile di un’impresa terza non autorizzata, finendo così per impedire a società come la Parfümerie Akzente GmbH di distribuire i prodotti della Coty Prestige attraverso il marketplace di amazon.

A seguito del rifiuto della Parfümerie Akzente GmbH di sottoscrivere la clausola contrattuale in questione, la Coty Germany ha promosso un ricorso avanti al Tribunale di primo grado affinché questi vietasse alla convenuta di distribuire i prodotti del marchio Coty Prestige mediante la piattaforma “amazon.de”. Successivamente, la società ha impugnato la sentenza di rigetto avanti al Tribunale Superiore del Land, il quale ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per ottenere chiarimenti circa la corretta interpretazione dell’art. 101 del TFUE.

La Corte di Giustizia ha confermato che i sistemi di distribuzione selettiva dei prodotti di lusso non ricadono nel divieto dell’art. 101 TFUE qualora soddisfino le seguenti condizioni:

  1. La scelta dei rivenditori è effettuata secondo criteri oggettivi di indole qualitativa, applicati a tutti i rivenditori potenziali e in modo non discriminatorio;
  2. Le caratteristiche del prodotto richiedono l’attuazione di un sistema di distribuzione selettiva per preservarne la qualità e garantirne l’uso corretto;
  3. Il sistema di distribuzione selettiva e i criteri non vanno oltre il limite del necessario.

La Corte di Giustizia, riconoscendo che la qualità dei prodotti di lusso non dipende soltanto dalle loro caratteristiche materiali ma anche dallo stile e dall’immagine di prestigio che conferisce loro un’aura di lusso, ha affermato che un sistema di distribuzione selettiva finalizzato essenzialmente a salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti è conforme all’art. 101 TFUE, purché sia basato su criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati all’obiettivo perseguito.

Interrogata sulla compatibilità del divieto di commercializzare i prodotti del marchio Coty Prestige mediante piattaforme terze riconoscibili ai consumatori, la Corte di Giustizia ha chiarito che tale valutazione spetta al giudice nazionale. Cionondimeno, la Corte ha dettato al giudice di rinvio i parametri per condurre tale valutazione, sino al punto da suggerirgli la soluzione da adottare nel caso concreto.

In primo luogo, la clausola contrattuale proposta dalla Coty Germany è stata giudicata oggettiva e uniforme, essendo idonea ad applicarsi indistintamente nei confronti di tutti i distributori autorizzati.

In secondo luogo, la Corte ha stabilito che tale clausola risulta adeguata a perseguire l’obiettivo legittimo di salvaguardare l’immagine di lusso e prestigio dei prodotti interessati. Fra le ragioni a sostegno di tale tesi, la Corte ha valorizzato che l’obbligo per i distributori autorizzati di vendere i prodotti del marchio Coty Prestige soltanto attraverso i negozi fisici oppure i negozi online aventi la stessa denominazione commerciale assicura al fornitore che, anche nell’ambito del commercio elettronico, i prodotti di lusso siano ricollegabili unicamente ai distributori autorizzati. Inoltre, l’assenza di un rapporto contrattuale con le piattaforme terze non consentirebbe al fornitore di esigere il rispetto degli standard qualitativi imposti ai distributori autorizzati.

La Corte di Giustizia, in sostanza, ha condiviso le preoccupazioni del produttore di beni di lusso di perdere il controllo delle condizioni di vendita dei suoi prodotti, con il rischio di “uno scadimento della presentazione di detti prodotti su Internet” (punto 49). In considerazione del fatto che le piattaforme costituiscono canali di vendita per ogni tipo di prodotto, clausole contrattuali come quelle imposte dalla Coty Germany concorrono legittimamente al mantenimento dell’unicità e dell’aura di lusso dei prodotti contrassegnati da tale marchio. La misura prescelta, oltre ad essere adeguata, è anche apparsa proporzionata, in quanto non vieta in assoluto il commercio elettronico dei prodotti ma esclude soltanto quelle piattaforme terze che operano in modo riconoscibile nei confronti dei consumatori.

La Corte di Giustizia, pur rimettendo la valutazione del rispetto di tali condizioni al Tribunale Superiore del Land, ha di fatto suggerito al giudice tedesco del rinvio di accertare la legittimità del sistema di distribuzione selettivo dei prodotti di lusso imposto dalla società Coty Germany ai suoi distributori autorizzati e, per l’effetto, di accogliere l’appello promosso dalla società ricorrente.

Secondo la Corte di Giustizia, quand’anche il giudice remittente concludesse che la clausola contrattuale sul commercio online dei prodotti Coty Prestige non soddisfa le suddette condizioni e quindi è contrario all’art. 101, par. 1, TFUE, la clausola in questione beneficerebbe comunque dell’esenzione per categoria prevista dall’art. 2 del Reg. UE n. 330/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. Infatti, nel caso di specie, la quota di mercato detenuta dal fornitore non supera il 30% del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non supera il 30% del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetto del contratto, in conformità all’art. 3 del regolamento.

La Corte, su istanza del giudice di rinvio, ha chiarito che nel caso di specie non troverebbe applicazione l’art. 4 del regolamento, che individua e definisce le restrizioni fondamentali che eliminano il beneficio dell'esenzione per categoria. Segnatamente, la Corte ha affermato che la clausola contrattuale in questione non configura né una restrizione della clientela ai sensi dell’art. 4, lett. b) né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell’art. 4, lett. c) di detto regolamento. Tale conclusione è raggiunta dalla Corte osservando che la clausola voluta dalla Coty Germany non vieta in assoluto la commercializzazione tramite internet dei prodotti oggetto del contratto e non impedisce ai distributori autorizzati di fare pubblicità su piattaforme terze e di utilizzare motori di ricerca online, sicché i clienti sono messi in condizione di trovare l’offerta Internet anche dei prodotti di lusso, acquistabili nelle vetrine online dei negozi autorizzati.

 

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