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L’art. 146 della Direttiva IVA annovera fra le operazioni esenti dall’IVA, ossia che rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’IVA ma che non sono imponibili, le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dell’Unione Europea dal venditore o per suo conto. Le esportazioni non sono assoggettate all’IVA in applicazione del principio di destinazione, in base al quale l’imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere riscossa nel paese in cui il prodotto viene consumato. L’esenzione dall’IVA è estesa anche alle prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, direttamente connesse alle esportazioni.

Il caso che ha dato origine alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia in commento (C‑288/16) riguarda la Atek SIA, una società di trasporti e logistica che opera prevalentemente negli Stati baltici, e la società L.Č., entrambe aventi sede in Lettonia.

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