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Venerdì, 30 Giugno 2017 07:30

I servizi di trasporto di merci fuori dall’Unione Europea: esenti dall’IVA solo se eseguiti su ordine del mittente o del destinatario (sentenza Atek del 29 giugno 2017)

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L’art. 146 della Direttiva IVA annovera fra le operazioni esenti dall’IVA, ossia che rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’IVA ma che non sono imponibili, le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dell’Unione Europea dal venditore o per suo conto.

Le esportazioni non sono assoggettate all’IVA in applicazione del principio di destinazione, in base al quale l’imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere riscossa nel paese in cui il prodotto viene consumato.

L’esenzione dall’IVA è estesa anche alle prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, direttamente connesse alle esportazioni.

Il caso che ha dato origine alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia (C‑288/16) riguarda la Atek SIA, una società di trasporti e logistica che opera prevalentemente negli Stati baltici, e la società L.Č., entrambe aventi sede in Lettonia.

La Atek SIA, avendo stipulato contratti di trasporto con vari mittenti, incaricava la L.Č. di trasportare dal porto di Riga fino in Bielorussia alcune merci assoggettate ad un regime di transito (definito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come quel regime che viene applicato a tutte le merci soggette a formalità doganali che devono spostarsi da un luogo a un altro).

La L.Č. eseguiva i trasporti impiegando i veicoli noleggiati dalla Atek,  provvedeva alle eventuali riparazioni e all’approvvigionamento in carburante di tali veicoli, assolveva alle formalità doganali alla frontiera, custodiva le merci, le trasferiva al destinatario ed effettuava le operazioni di carico e scarico di tali merci.

Tuttavia, la L.Č. non era titolare di una licenza di trasporto internazionale di merci e non concludeva contratti con i mittenti o i destinatari delle merci. Questi ultimi, infatti, stipulavano contratti di trasporto soltanto con la Atek, che assumeva la qualifica di vettore.

Ritenendo che le proprie prestazioni di trasporto di merci verso un Paese extra UE fossero direttamente connesse alle esportazioni, la L.Č. emetteva le fatture nei confronti della Atek senza applicare l’IVA, in applicazione dell’art. 146, par. 1, lett. e) della Direttiva 2006/112/CE.

L’amministrazione finanziaria lettone, non ritenendo integrati i presupposti dell’esenzione dall’IVA dei servizi di trasporto eseguiti dalla  L.Č., riprendeva a tassazione l’IVA, più  sanzioni ed interessi di mora, mediante avvisi di accertamento riguardanti le annualità 2008, 2009 e 2010.

A seguito dell’impugnazione degli atti impositivi, il giudizio tributario giungeva sino alla Corte Suprema della Lettonia la quale si rivolgeva alla Corte di Giustizia per un’interpretazione corretta dell’art. 146.

La Corte di Lussemburgo, dopo aver premesso che le disposizioni sull’esenzione dall’IVA vanno interpretate restrittivamente, ha chiarito che i servizi di trasporto delle merci fuori dall’Unione Europea sono esenti dall’IVA solo se il trasportatore ha rapporti contrattuali diretti con il mittente (i.e. il produttore-esportatore) oppure con il destinatario delle merci.

Poiché la controparte contrattuale della L.Č. era la Atek, società di trasporti, la Corte di Giustizia ha ritenuto illegittima l’applicazione dell’aliquota IVA dello 0%.

Per effetto di tale sentenza, la L.Č. sarà condannata dai giudici nazionali a versare l’IVA che avrebbe dovuto applicare sulle fatture emesse.

L’Atek, invece, potrà invocare la disciplina di favore prevista per i servizi di trasporto di merci accessori alle esportazioni: emissione ai clienti di fatture senza IVA e detrazione dal proprio debito IVA dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per i servizi resi dalla L.Č. e per gli altri beni e servizi impiegati per espletare il servizio affidatogli dai mittenti.

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