Today the German Competition Authority has imposed on Facebook restrictions in the processing of user data. The Authority’s decision covers different data sources: Facebook-owned services like WhatsApp and Instagram and third party websites.
Il gestore, che abbia inserito nel proprio sito Internet il plugin di un terzo (come il pulsante «Like» di Facebook) il quale determina la raccolta e la trasmissione di dati personali dell’utente, è considerato corresponsabile del trattamento assieme a detto terzo (nella fattispecie la Facebook Ireland). La responsabilità congiunta dovrebbe tuttavia essere limitata alle operazioni per le quali esso codecide effettivamente in merito agli strumenti e alle finalità del trattamento dei dati personali.
By decision published on 7 December, the Italian Competition and Consumer Authority (AGCM) fined Facebook Inc. and its EU subsidiary Facebook Ireland Ltd. for a total administrative sanction of 10 million euros for two unfair commercial practices against the 31 million Italian FB users, in breach of the Italian Consumer Code (Legislative Decree 206/2005). The proceeding, which focused on two ongoing practices started in 2008, was initiated last April following several complaints of the consumer associations Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino and Unione Nazionale Consumatori.
On 6 April the Italian Competition Authority AGCM opened a new proceeding against Facebook for alleged unfair practices against consumers pursuant to the Italian Consumer Code. AGCM investigation focuses on the incomplete information provided by FB during the registration phase with reference to the collection and use for commercial purposes of consumers’ data, including those generated on FB’s apps (WhatsApp and Instagram).
The Bundeskartellamt has informed Facebook of its preliminary legal assessment in the abuse of dominance proceeding which the Authority is conducting against the company.
Based on the current stage of the proceedings, the Authority assumes that Facebook is dominant on the German market for social networks. The Authority holds the view that Facebook is abusing this dominant position by making the use of its social network conditional on its being allowed to limitlessly amass every kind of data generated by using third-party websites and merge it with the user's Facebook account.
L’11 maggio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comminato a WhatsApp una sanzione di 3 milioni di euro per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori, vietata dal Codice del consumo. Secondo l’AGCM, nell’agosto 2016 WhatsApp ha indotto i propri utenti ad accettare integralmente le modifiche apportate ai termini di utilizzo dell’applicazione WhatsApp Messenger, pre-impostando l’opzione che consente la condivisione con Facebook di alcuni dati personali a fini di profilazione commerciale e pubblicitari; in caso di non accettazione veniva prospettata l’interruzione del servizio.
L’AGCM ha respinto le difese di WhatsApp, che nel corso dell’istruttoria aveva sostenuto tra l’altro che l’Autorità Antitrust dovesse sospendere il procedimento sin tanto che il Garante della Privacy non si fosse pronunciato sulla fattispecie, in merito alla liceità del trasferimento dei dati. A tale riguardo, l’AGCM ha affermato che “[i]n linea di principio, la circostanza che alla condotta della Parte sia applicabile il Codice della privacy, non la esonera dal rispettare le norme in materia di pratiche commerciali scorrette, che rimangono applicabili con riferimento alle specifiche condotte poste in essere dal Professionista, finalizzate all’acquisizione del consenso alla condivisione dei dati personali” (cfr. provvedimento PS10601).