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Si svolgerà il prossimo 6 ottobre dalle 15 alle 17 il webinar dal titolo “E-COMMERCE: OPPORTUNITÀ E RISCHI DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE”, organizzato in collaborazione con  Camera di Commercio di Reggio Emilia e Il Sole 24 ORE.

Il webinar tratterà dell’evoluzione dell’e-commerce nelle imprese, rappresentando un elemento fondamentale della trasformazione digitale, oltre che un componente strutturale delle vendite online e dei modelli di business innovativi. Saranno affrontate le implicazioni legali di questo processo, con focus sul trattamento dei dati personali e sul ruolo che assumono le piattaforme nella compliance fiscale.

Per consultare il comunicato stampa di Camera di Commercio di Reggio Emilia, clicca qui  .

Il webinar è valido per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per partecipare all’evento, è necessario iscriversi compilando il il form di registrazione .

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Sono sempre più diffusi i siti di e-commerce attraverso i quali è possibile acquistare vino ed altre bevande alcoliche.

La facilità attraverso la quale attraverso questi sistemi possono acquistare bevande alcoliche anche utenti minorenni imporrebbe ai gestori di adottare adeguate misure di prevenzione, anche in considerazione degli obblighi che derivano dalla legge.

Tuttavia, nella pratica, sono molto rari i siti che prevedono specifiche limitazioni o controlli.

La gran parte dei siti e delle piattaforme di e-commerce non prevedono infatti alcuna limitazione o controllo dell’età degli acquirenti; mentre alcuni (tra cui anche alcuni famosi marketplace e piattaforme specializzate) si limitano a prevedere disclaimer o clausole contrattuali secondo le quali gli utenti, procedendo all’acquisto, dichiarano di essere in possesso dei requisiti legali per acquistare bevande alcoliche.

Ma si tratta di misure adeguate?

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Sono state pubblicate oggi le Conclusioni dell'Avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa C-649/18 relativa alla compatibilità del diritto dell'Unione con le norme francesi che disciplinano la vendita di farmaci online. Secondo l'AG, le disposizioni della direttiva 2000/81/CE relative alla pubblicità dei medicinali non trovano applicazione in materia di pubblicità "fisica" di servizi di vendita online di farmaci, che può dunque essere limitata dalla legislazione degli stati membri alle condizioni previste dall'art. 36 TFUE. Per quanto attiene alla prestazione transfrontaliera ed alla pubblicità "online" di questi servizi, l'AG ritiene che essa ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE e che pertanto non possa essere limitata se non alle condizioni previste dall'art. 3, par. 4 della direttiva. 

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Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato tre nuovi atti giuridici che compongono il cd. pacchetto Iva per l’e-commerce, con lo scopo di ridurre i costi di compliance fiscale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C e delle prestazioni di servizi cross-border B2C.

Il pacchetto, che comprende il Regolamento UE 2017/2454, la Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio, e il regolamento di esecuzione UE 2017/2459, interviene sul regime VAT Mini One Stop Shop (cd. MOSS) per migliorarlo ed estenderne l’ambito di applicazione. Al fine di consentire agli operatori e alle autorità competenti di potersi adeguare all’evoluzione della disciplina, il legislatore comunitario ha contemplato l’introduzione progressiva delle nuove regole: alcune sono divenute applicabili dal 1° gennaio 2019 (si veda però il paragrafo dedicato al ritardo dell’Italia nell’attuazione della direttiva europea), altre lo saranno dal 1° gennaio 2021.

Secondo le statistiche pubblicate dalla DG TAXUD della Commissione europea nel mese di settembre 2019[1], il numero di operatori che si avvalgono del regime MOSS è in costante aumento, sebbene una lieve flessione si sia registrata alla fine del 2018, dovuta in parte alla previsione della soglia di 10.000 euro per le PMI, in altra parte alla circostanza che molte imprese commercializzano i propri prodotti attraverso piattaforme o marketplace, che si assumono le obbligazioni fiscali. L’importo IVA incamerato dagli Stati membri di identificazione in applicazione dell’Union scheme del regime MOSS è passato da 2,7 miliardi nel 2015 ad oltre 4 miliardi nel 2018. L’IVA incamerata dagli Stati membri di identificazione in applicazione del non Union scheme è aumentato da 300 milioni di euro nel 2015 a 450 milioni di euro nel 2018. In totale, l’IVA riscossa secondo il MOSS ha superato i 4 miliardi e mezzo nel 2018, in confronto ai 3 miliardi del 2015.

Dal 1° gennaio 2021, il Consiglio ha previsto che il regime MOSS nella sua versione Union scheme venga esteso alle prestazioni di tutti i servizi cross-border B2C, anche diversi dai servizi TBE, e altresì alle vendite a distanza intracomunitarie di beni che soddisfino determinate condizioni (i.e. le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente).

L’ampliamento dell’ambito di applicazione del regime MOSS è contemplato anche per i fornitori di Paesi terzi: il non Union scheme sarà esteso alle prestazioni di tutti i servizi B2C transfrontalieri, anche diversi dai servizi TBE, purchè effettuate a favore di consumatori localizzati negli Stati membri dell’Unione.

Il Consiglio ha confermato la previsione di norme speciali per le PMI e microimprese. Infatti, se il valore totale delle prestazioni o vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C verso uno Stato membro diverso da quello di stabilimento non supera - al netto di IVA - euro 10.000 né nell’anno corrente né in quello precedente, l’IVA è dovuta nello Stato membro del prestatore/fornitore (deroga al principio di destinazione) sicchè viene meno la stessa ragione giustificatrice del regime MOSS. I beneficiari della deroga possono comunque rinunciarvi, se preferiscono applicare le regole IVA degli Stati membri in cui sono localizzati i fornitori/committenti e aderire al MOSS.  In tal caso, l’opzione ha effetto per due anni.

Nei paragrafi che seguono si darà conto delle principali novità introdotte, auspicando che il legislatore europeo possa optare prima o poi per una consolidation della direttiva IVA e degli atti successivi che l’hanno modificata, che renda più agevole l’individuazione della disciplina IVA applicabile caso per caso.

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Il 7 marzo la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema di decreto ministeriale recante Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica. Tra gli standard qualitativi previsti per gli operatori del settore, le Linee guida indicano l’utilizzo di sistemi di prenotazione delle visite preferibilmente informatici e la presenza di un sito o pagina web aziendale.

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Nell'ambito della partnership Coldiretti Veneto-BM&A, si è svolto a Campagna Lupia il 24 ottobre un nuovo incontro formativo dedicato a tutto tondo ai temi del digitale. Protagonista particolarmente attivo ed attento un nutrito gruppo di imprenditrici di Coldiretti Venezia, che hanno discusso ed approfondito con l'avv. Sara Gobbato alcuni temi chiave: ecommerce, pubblicità online ed il nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.

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The World Customs Organisation has released a new Framework of Standards on cross-border e-commerce. The document sets out 15 global standards on cross-border e-commerce with a view to providing pragmatic, fair and innovative solutions, whilst taking into account the diverse expectations and concerns of Customs administrations and stakeholders. The core essence of the Framework is the exchange of advance electronic data for an effective risk management .

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L’AGCM ha comminato una sanzione di 220.000 euro a Tecnomaster.Biz S.p.A., società che svolge attività di vendita on line di apparecchiature elettroniche attraverso il sito https://www.tecnomaster.biz/. In particolare è stato accertato che il professionista offriva sul proprio sito prodotti che non erano disponibili, non procedeva quindi a consegnare ai consumatori i prodotti da questi acquistati, né restituiva le somme versate per gli acquisti a seguito di reclamo e annullamento degli ordini. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito della strategia dell'AGCM volta ad assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo delle vendite on line, anche attraverso la repressione dei fenomeni più gravi di pratiche scorrette in danno dei consumatori. 

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Il gestore di un sito web può rifiutare di fornire un servizio all’utente che neghi il consenso a ricevere messaggi promozionali, a condizione che l’utente possa fruire di valide alternative disponibili sul mercato "senza gravoso sacrificio". Ad affermarlo è la Cassazione Civile che, nella sentenza n. 17278/2018, chiarisce altresì che ai sensi del Codice privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 ad essere vietato “è utilizzare i dati personali per somministrare o far somministrare informazioni pubblicitarie a colui che non abbia effettivamente manifestato la volontà di riceverli”.

La pronuncia sorge dal ricorso presentato da un operatore web nei confronti del provvedimento n. 427/2014, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali aveva accertato l’illiceità delle modalità di raccolta del consenso per finalità di marketing in sede di iscrizione ad una newsletter di contenuto informativo.

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BM&A has been named best law firm in Veneto in the Digital & Technology sector at the Legalcommunity Italian Awards 2018. As stated in the motivation, the award goes to "one of the most interesting multidisciplinary firms of the Italian Nord East".

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