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Martedì, 31 Luglio 2018 16:06

Web marketing: iscrizione alla newsletter e “libero” consenso all’invio di comunicazioni commerciali

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Il gestore di un sito web può rifiutare di fornire un servizio all’utente che neghi il consenso a ricevere messaggi promozionali, a condizione che l’utente possa fruire di valide alternative disponibili sul mercato "senza gravoso sacrificio". Ad affermarlo è la Cassazione Civile che, nella sentenza n. 17278/2018, chiarisce altresì che ai sensi del Codice privacy e del Regolamento (UE) 2016/679  ad essere vietato “è utilizzare i dati personali per somministrare o far somministrare informazioni pubblicitarie a colui che non abbia effettivamente manifestato la volontà di riceverli”.

La pronuncia sorge dal ricorso presentato da un operatore web nei confronti del provvedimento n. 427/2014, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali aveva accertato l’illiceità delle modalità di raccolta del consenso per finalità di marketing in sede di iscrizione ad una newsletter di contenuto informativo.

Nella fattispecie, in sede di iscrizione ad una newsletter su tematiche giuridiche, l’operatore aveva richiesto all’utente di fornire l’indirizzo e-mail e di esprimere il consenso "al trattamento dei dati personali" mediante spunta di una casella (checkbox). La fruizione del servizio di newsletter era condizionata alla validazione della casella, mentre l’oggetto e le finalità del "trattamento dei dati personali" erano conoscibili solo cliccando su un link ipertestuale, che rimandava ad un’ulteriore pagina indicante che i dati personali acquisiti sarebbero stati utilizzati non solo per la fornitura della newsletter, ma anche per l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali da parte di terzi.

In merito a tale fattispecie, la Cassazione ritiene che la newsletter in questione non costituisca un “servizio né infungibile né irrinunciabile”, posto che gli utenti avrebbero potuto agevolmente acquisire per altra via (eventualmente attraverso siti a pagamento o editoria cartacea) i contenuti informativi in questione.

Quanto alle modalità di raccolta del consenso per finalità di marketing, la Cassazione ricorda che il consenso è validamente prestato – tanto ai sensi del Codice privacy quanto del Regolamento (UE) 2016/679 – solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. L’interessato deve quindi essere posto nella condizione di “raffigurarsi, in maniera inequivocabile, gli effetti del consenso prestato al trattamento dei suoi dati: di guisa che, se detto consenso comporta una pluralità di effetti – come nel caso di specie, in cui esso si estende alla ricezione di messaggi promozionali anche da parte di terzi –, lo stesso va singolarmente prestato in riferimento a ciascuno di essi, di modo che, con totale trasparenza, risulti palese che proprio ciascuno di tali effetti egli ha voluto”.

Secondo la Cassazione, dunque, affinché il consenso possa essere considerato “specificamente” e dunque anche “liberamente” espresso, i suoi effetti devono essere indicati con completezza accanto alla specifica "spunta" apposta sulla relativa casella della pagina web. Non è invece possibile rinviare ad altra pagina web linkata alla prima, qualora non vi sia prova che l’interessato abbia consultato detta altra pagina apponendo nuovamente una diversa "spunta" finalizzata a manifestare il suo consenso.

Inoltre, affinché sia specifico, il consenso deve essere riferito "ad un trattamento chiaramente individuato", il che comporta la necessità, almeno, dell’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti. Non può di contro essere considerato “specifico” il consenso genericamente riferito a non meglio identificati messaggi pubblicitari, in modo tale che l’utente che abbia chiesto di fruire di un servizio di informazioni giuridico-fiscali, si veda recapitare pubblicità di servizi o prodotti non attinenti alle ricerche effettuate.

 

DO

 

DON’T

  • Indicare con completezza gli effetti del consenso:
    • accanto alla specifica spunta e nella medesima pagina web o in alternativa
    • mediante link ipertestuale ad altra pagina web, nella quale deve essere presente apposita casella per la spunta e la prova della lettura e del consenso da parte dell'utente.

 

 

  • Non rinviare mediante link ipertestuale a informative presenti in altre pagine web, in assenza di apposita spunta per la raccolta del consenso su tale ulteriore pagina.

 

 

 

 

  • Individuare con chiarezza il trattamento per il quale è richiesto il consenso con riferimento all’invio di messaggi pubblicitari, precisando almeno i settori merceologici o le tipologie di servizi per i quali i messaggi saranno inviati.

 

  • Non indicare genericamente che il consenso viene richiesto per finalità di marketing imprecisate.

 

 

                          

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