L’operatore economico che commercializza beni digitalizzati e presta servizi online nell’Unione è tenuto ad adempimenti IVA diversi secondo che concluda operazioni B2B o BC2.
Nel primo caso, concernente le operazioni telematiche concluse tra soggetti passivi, il fornitore deve emettere la fattura applicando il regime dell’inversione contabile (reverse charge). Il committente è tenuto ad integrare la fattura ricevuta indicando l’IVA dovuta nel suo Stato membro e, per rendere neutra l’operazione, ad annotarla nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.