L’operatore economico che commercializza beni digitalizzati e presta servizi online nell’Unione è tenuto ad adempimenti IVA diversi secondo che concluda operazioni B2B o BC2.
Nel primo caso, concernente le operazioni telematiche concluse tra soggetti passivi, il fornitore deve emettere la fattura applicando il regime dell’inversione contabile (reverse charge). Il committente è tenuto ad integrare la fattura ricevuta indicando l’IVA dovuta nel suo Stato membro e, per rendere neutra l’operazione, ad annotarla nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.
Nel secondo caso, riguardante le prestazioni rese nei confronti di un soggetto non passivo, il fornitore è esonerato dall’obbligo di fatturazione e deve assolvere l’IVA dovuta nello Stato membro di stabilimento, domicilio o residenza del abituale del cliente.
L’applicazione del principio di destinazione alle operazioni B2C può generare disagio e oneri aggiuntivi per il fornitore di servizi online. Infatti, in applicazione delle regole tradizionali, il prestatore di servizi elettronici sarebbe tenuto ad assolvere l’imposta nei vari Stati membri in cui sono domiciliati o risiedono i suoi committenti, previa identificazione diretta ai fini IVA o nomina di proprio rappresentante fiscale.
Per esigenze di semplificazione, l’Unione Europea ha perciò adottato il regime opzionale MOSS o Mini One Stop Shop, denominato Mini proprio perché applicabile esclusivamente ai servizi TTE ossia, oltre che ai servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione, alle transazioni commerciali effettuate online verso consumatori stabiliti in Stati membri diversi da quello del prestatore.
Aderendo a tale regime, dal 1° gennaio 2015 il soggetto passivo che presta servizi online può identificarsi in un solo Stato membro e assolvere tutti gli adempimenti IVA, sia dichiarativi che di versamento, nei confronti di questo (cd. Stato membro di identificazione o SMI). In particolare, è previsto l’invio di dichiarazioni trimestrali.
Spetta infatti allo Stato di identificazione il compito di trasmettere le dichiarazioni e trasferire gli importi già riscossi ai vari “Stati membri di consumo”, in cui hanno l’indirizzo permanente o la residenza i clienti del prestatore dii servizi cross border.
Il regime MOSS è accessibile sia ai soggetti UE che a quelli non UE e, a seconda dei due casi, presenta un ambito di applicazione e modalità di utilizzo diversi.
Per soggetti UE si intendono quelli stabiliti nell’Unione oppure stabiliti in uno Stato terzo ma che hanno un’agenzia o una succursale nel territorio dell’Unione (PE o Permanent Establishment). In base all’art. 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972, attuativo della Dir. Iva, se scelgono di aderire al regime MOSS essi devono identificarsi ai fini IVA nello Stato membro di stabilimento e possono beneficiare di tale regime con riguardo esclusivamente alle transazioni commerciali eseguite a favore di soggetti non passivi domiciliati o residenti in Stati membri diversi da quello.
Ai sensi dell’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, invece, i soggetti non UE possono scegliere lo Stato membro in cui identificarsi e assoggettare al regime MOSS tutte le transazioni commerciali concluse online con consumatori domiciliati o residenti nell’Unione. In realtà, per i soggetti extra UE il regime MOSS non rappresenta una novità assoluta. Esso, infatti, ha sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2015 il regime speciale VOES (VAT On E-Services) che rimane operativo con riferimento ai trimestri IVA precedenti a tale data. Tant’è vero che il portale VOES resterà attivo fino al 31/12/2017.
Nell’illustrare gli adempimenti IVA, si è fatto riferimento al caso di transazioni dirette fra il proprietario del contenuto elettronico (il fornitore del servizio) e il committente finale.
Tuttavia, come spesso accade, la distribuzione del servizio avviene attraverso una infrastruttura IT (una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale) che funge da intermediario dunque occorre chiarire quale sia il soggetto passivo chiamato ad adempiere gli obblighi IVA inerenti alla prestazione del servizio elettronico reso al consumatore finale. Ai sensi dell’art. 9-bis del Reg. di esecuzione n. 282/2011, si presume che il soggetto passivo intermediario agisca in nome proprio ma per conto del fornitore dei servizi e quindi sia il soggetto fiscalmente obbligato. Per superare tale presunzione, l’intermediario potrebbe pattuire con le altre parti della catena distributiva determinate condizioni contrattuali al fine di rendere fiscalmente responsabile l’originario fornitore del servizio.