Il gestore di un sito web può rifiutare di fornire un servizio all’utente che neghi il consenso a ricevere messaggi promozionali, a condizione che l’utente possa fruire di valide alternative disponibili sul mercato "senza gravoso sacrificio". Ad affermarlo è la Cassazione Civile che, nella sentenza n. 17278/2018, chiarisce altresì che – ai sensi del Codice privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 – ad essere vietato “è utilizzare i dati personali per somministrare o far somministrare informazioni pubblicitarie a colui che non abbia effettivamente manifestato la volontà di riceverli”.
La pronuncia sorge dal ricorso presentato da un operatore web nei confronti del provvedimento n. 427/2014, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali aveva accertato l’illiceità delle modalità di raccolta del consenso per finalità di marketing in sede di iscrizione ad una newsletter di contenuto informativo.