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The European Commission published today a proposal for a Directive to empower EU National Competition Authorities (NCAs) to be more effective enforcers when prosecuting anticompetitive conducts by the undertakings pursuant to Articles 101 and 102 TFEU and correspondent national provisions.

Among the shortcomings tackled by the Proposal, the European Commission underlines that currently “the majority of NCAs cannot notify key enforcement measures or request the enforcement of their fines cross-border if the infringer has no legal presence in their territory. Such companies currently have a safe haven from paying the fine”.

L’obbligo dei venditori di beni e servizi in transazioni B2C (Business to Consumer) di fornire nei propri siti web un link elettronico alla piattaforma di ODR gestita dalla Commissione Europea[1], previsto dall’art. 14 del Regolamento 524/2013/UE[2], nel caso di transazioni concluse mediante l’utilizzo di piattaforme marketplace sussiste soltanto in capo al provider della piattaforma (ad es. Amazon, eBay) e non anche in capo ai singoli venditori.

Per commercio elettronico “diretto” si intendono le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, meglio definite ed indicate nell’art. 7 del Reg. 282/2011 e nell’Allegato II della Dir. IVA.

In particolare, con tale espressione si far riferimento ai servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione automatizzata, impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione e corredata di un intervento umano minimo.

L’operatore economico che commercializza beni digitalizzati e presta servizi online nell’Unione è tenuto ad adempimenti IVA diversi secondo che concluda operazioni B2B o BC2.

Nel primo caso, concernente le operazioni telematiche concluse tra soggetti passivi, il fornitore deve emettere la fattura applicando il regime dell’inversione contabile (reverse charge). Il committente è tenuto ad integrare la fattura ricevuta indicando l’IVA dovuta nel suo Stato membro e, per rendere neutra l’operazione, ad annotarla nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.

La Grande Camera della Corte di Giustizia, con sentenza del 7 marzo 2017, ha confermato la validità del trattamento IVA dei libri digitali forniti per via elettronica previsto dalla Direttiva 2006/112/CE.

Tale sentenza trae origine da un rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte Costituzionale polacca la quale dubitava della validità dell’esclusione della fornitura di libri e di altre pubblicazioni digitali per via elettronica dall’elenco delle operazioni suscettibili di aliquote IVA ridotte.

Nerbo dell’economia italiana, le PMI sono i soggetti produttivi che possono trarre i maggiori benefici dalla diffusione  delle tecnologie digitali in termini di penetrazione globale dei mercati e di riduzione dei costi. Eppure, nel nostro Paese, in particolare le micro-imprese con meno di 10 addetti stentano ad investire nella costruzione di una propria “identità digitale”, sottostimando l’importanza di creare propri siti web e di interagire sulle piattaforme online. A dirlo è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nel report “I servizi di comunicazione nelle piccole e medie imprese: esperienze e prospettive” pubblicato il 1° marzo.

Facebook ha di recente aggiornato le proprie policies per la pubblicazione di annunci pubblicitari sulla sua piattaforma, ponendo particolari restrizioni alla possibilità degli inserzionisti di determinare il profilo degli utenti verso i quali dirigere la pubblicazione degli annunci e delle notizie sponsorizzate.

L’obiettivo di questa modifica è quello di reprimere utilizzi “discriminatori” dei filtri e dei profili utente che Facebook mette a disposizione degli inserzionisti, per impedire che annunci promozionali relativi a certi servizi siano rivolti soltanto ad utenti di determinati gruppi etnici o sociali, escludendone altri.

La modifica è stata introdotta principalmente per reprimere forme di discriminazione perpetrate negli Stati Uniti nei confronti delle minoranze etniche (in particolare nei confronti dei cittadini afro-americani ed ispano-americani e delle minoranze asiatiche) ma i suoi effetti avranno ripercussioni anche sulle inserzioni pubblicitarie pubblicate in altri Stati.

 

Il 10 febbraio 2017 la Commissione Industria del Parlamento europeo ha pubblicato gli emendamenti alla Proposta di Regolamento della Commissione europea in tema di Geoblocking.

La Proposta , presentata il 25 maggio 2016, fa parte delle azioni che l’Unione europea intende adottare per l’instaurazione di un “Mercato Unico Digitale” caratterizzato dall’assenza di ostacoli ingiustificati nelle transazioni per l’acquisto di beni e servizi tra Stati membri. In tale contesto, il Regolamento mira in particolare a limitare quelle forme di discriminazione dei consumatori basate sulla loro nazionalità, sul luogo di residenza o di stabilimento all’interno dell’Unione.

Gli obiettivi della Proposta rendono già di per sé evidente che il Regolamento produrrà impatti significativi nei confronti dei gestori di marketplace, siti e piattaforme di e-commerce, e specialmente di quelli che applicano forme di geolocalizzazione degli utenti e dei contenuti, limitando fortemente la possibilità di adattare le loro condizioni di fornitura di beni e servizi in ragione dello stato di provenienza del visitatore.

Pubblichiamo le slides della relazione dell'avv. Sara Gobbato nel corso dell'incontro tenutosi sul tema "Pubblicità online ed AGCM: casi 2015-2016" presso la sede di Unindustria Treviso lo scorso 26 gennaio.

La Corte di giustizia (sentenza 21 dicembre 2016 nella causa C-618/15, Concurrence sarl c. Samsung Electronics France SAS, e Amazon Services Europe Sàrl) è tornata a pronunciarsi sulla competenza giurisidizionale in materia di illeciti civili commessi attraverso piattaforme di e-commerce, in applicazione dei criteri di giurisdizione previsti dall’art. 5, punto 3) reg. CE 44/2001 (oggi articolo 7, punto 2 reg. UE 1215/2012), relativa alla competenza giurisdizionale nel caso di illeciti civili dolosi o colposi, che attribuisce la competenza giurisdizionale al giudice del luogo ove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

 

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