News

È stato pubblicato nella GUUE del 2 marzo il Regolamento (UE) 2018/302 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati (c.d. geoblocking) e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno.

Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 3 dicembre 2018 (art. 11). In vista dell’approssimarsi di tale scadenza, ciascuna impresa è tenuta ad esaminare l’impatto delle disposizioni in commento sul proprio modello di business, al fine di valutarne le ricadute sulle relazioni commerciali B2C. Vediamone in sintesi gli aspetti più rilevanti.

Si è concluso nel mese di gennaio il primo ciclo di incontri formativi in materia di e-commerce e rischio legale digitale, organizzato da Coldiretti Veneto per i propri associati ad Asolo, Paese, Salgareda e Vittorio Veneto.

Gli incontri sono stati svolti dagli avvocati Olga Rilampa, Valentina Morgante, Francesco Foltran, Federica Bardini e Andrea Masiero dello studio BM&A, con il quale Coldiretti Veneto ha siglato lo scorso settembre un accordo per l’assistenza legale in materia di e-commerce nell’ambito del progetto Agriweb Advisor.

Nella seduta plenaria del 6 febbraio, il Parlamento europeo ha approvato il testo del Regolamento che vieta le pratiche ingiustificate di geoblocking.

Il Regolamento dovrà ora essere sottoposto al voto formale del Consiglio e diverrà applicabile dopo otto mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Venerdì, 02 Febbraio 2018 01:36

Clausole vessatorie nei contratti B2C: casi AGCM

di

Pubblichiamo la presentazione svolta dall'avv. Sara Gobbato il 2 febbraio presso Unindustria Treviso, sul tema "Clausole vessatorie nei contratti B2C: casi AGCM 2012-2017". 

L'argomento deve essere monitorato dalle imprese anche in considerazione della segnalazione AGCM delle scorso novembre, con la quale l'Autorità ha chiesto che le siano attribuiti anche in questo ambito i poteri di diffida e sanzionatori detenuti in materia di pratiche commerciali scorrette (vd. AS1445 del 6.11.2017).

La disciplina consumeristica disciplina in modo dettagliato la garanzia di conformità che il professionista è tenuto a prestare al consumatore per i beni venduti. Si tratta di una disciplina molto più garantista di quella prevista dal codice civile non solo per la vendita (artt. 1490 ss. cc.) ma anche per i contratti di appalto (1667 ss. c.c.), permuta e somministrazione che, ai sensi dell’art. 128 cod. cons., si considerano equiparati alla vendita.

Dopo la conclusione del contratto, il professionista è tenuto, secondo le regole generali in materia di obbligazioni contrattuali, ad adempiere con diligenza e buona fede agli obblighi che derivano dal contratto (art. 1218 c.c.). Anche il consumatore, in quanto parte, è tenuto a rispettare i propri obblighi nei confronti del professionista.

La legislazione consumeristica attribuisce tuttavia alcune particolari tutele al consumatore, che lo pongono in alcuni casi in una posizione di vantaggio rispetto al professionista. È questo il caso, ad esempio, del diritto di recesso, che nei contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali consente al consumatore il diritto di risolvere unilateralmente il contratto senza l’obbligo di fornire alcuna motivazione in deroga al principio di vincolatività del contratto sancito dall’art. 1372 c.c.

Il codice del consumo stabilisce poi norme speciali in materia di clausole vessatorie nei contratti di consumo. La disciplina delle clausole vessatorie è stabilita in via generale dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, a termini dei quali non sono efficaci se non sono espressamente approvate per iscritto tutte quelle clausole disposte unilateralmente da una parte ed incluse in condizioni generali, moduli e formulari che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, (i) limitazioni di responsabilità; (ii) facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze; (iii) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; (iv) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi; (iv) tacita proroga o rinnovazione del contratto; (iv) clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Secondo la regola generale, queste clausole vessatorie – che sono tassativamente determinate dalla legge - non sono vietate, ma sono valide soltanto se la parte contro la quale sono state predisposte le approva specificamente e per iscritto.

La legge stabilisce alcuni particolari requisiti formali applicabili ai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali.

Gli obblighi formali attengono in primo luogo alla fase precontrattuale. Ai sensi dell’art. 50 cod. cons. il professionista deve fornire tutte le informazioni previste dall’art. 49, co. 1 (v. §3.3) su supporto cartaceo o, se il consumatore e d’accordo, su altro mezzo durevole.

Il codice del consumo onera il professionista di fornire, al momento delle trattative per la conclusione del contratto, alcune informazioni relative alle caratteristiche del prodotto ed ai diritti che il consumatore potrà far valere nei confronti del professionista successivamente alla conclusione del contratto.

In particolare, sono previsti alcuni obblighi informativi generali relativi ai prodotti, che incombono sul professionista qualunque sia il tipo di bene o servizio fornito e qualunque sia la forma o il luogo di conclusione del contratto (artt. 6-12 codice del consumo). Norme specifiche sono altresì previste nel caso in cui il contratto sia concluso tra il professionista ed il consumatore al di fuori dei locali commerciali del professionista o sia concluso a distanza, come nel caso dell’e-commerce (art. 49 cod. cons.)

Norme specifiche sono poi previste in relazione a specifiche categorie di prodotti, come nel caso della vendita di prodotti alimentari, della vendita di prodotti finanziari o della vendita di servizi della società dell’informazione.

L’attività di vigilanza e repressione delle pratiche commerciali scorrette è affidata dal codice del consumo all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, secondo un procedimento che può concludersi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie particolarmente pesanti, ma che, se opportunamente governato, può concludersi anche in senso più favorevole al professionista, senza l'applicazione di sanzioni ma con l'approvazione di impegni a correggere le pratiche commerciali censurate.

Usiamo i cookies per offrirti la migliore esperienza possibile su questo sito. Continuando la navigazione o cliccando su "Accetto" autorizzi il loro uso.