News

Giovedì, 16 Novembre 2017 12:15

Tutela dei consumatori: approvato il nuovo Regolamento UE sulla cooperazione tra le autorità nazionali

di
Tutela dei consumatori: approvato il nuovo Regolamento UE sulla cooperazione tra le autorità nazionali www.europarl.europa.eu

Un nuovo tassello del Digital Single Market è stato posto dal Parlamento europeo, che il 14 novembre in seduta plenaria - con 591 voti favorevoli, 80 contrari e 15 astensioni - ha approvato il Regolamento sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.

Il Regolamento (che diverrà applicabile dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore in esito alla pubblicazione in GUUE) mira a rafforzare le procedure di cooperazione e coordinamento applicabili dalle autorità nazionali nell’accertamento delle violazioni della normativa UE a tutela dei consumatori. Ricadono nel suo ambito di applicazione le violazioni delle Direttive e dei Regolamenti elencati nell’Allegato 1 (fra i quali il Regolamento (UE) n. 2017/1128 sulla portabilità, la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche scorrette, la Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive e la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico), che presentino un impatto “intra-UE” o risultino “diffuse” in più di uno Stato membro.

In applicazione del Regolamento, ogni Stato membro dovrà designare “una o più autorità competenti e l'ufficio unico di collegamento responsabili” (art. 5). In presenza di una violazione della normativa UE che coinvolga più d’un Paese membro, le rispettive autorità saranno tenute a cooperare tra loro esercitando alcuni “poteri minimi” di indagine (acquisire informazioni, fare ispezioni, accertare le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web, acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima) e di esecuzione (adottare misure provvisorie e impegni, informare i consumatori su come ottenere una compensazione ai sensi del diritto nazionale, far cessare l’infrazione, rimuovere i contenuti, irrogare sanzioni e penalità di mora).

Nell’esercizio della cooperazione, le autorità potranno richiedersi reciprocamente informazioni (art. 10) o richiedere misure di esecuzione idonee a far cessare l’infrazione (art. 11), seguendo la procedura definita agli art. 15 ss. per lo svolgimento delle “azioni coordinate” che coinvolgeranno anche la Commissione europea. Potranno inoltre svolgere “indagini a tappeto per verificare il rispetto o individuare infrazioni delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori” sotto il coordinamento della Commissione (art. 26). Tutte le informazioni e comunicazioni scambiate ai sensi del Regolamento confluiranno in un’apposita banca dati elettronica, istituita ed aggiornata a cura della Commissione europea (art. 35)

Il nuovo Regolamento andrà a prendere il posto del vigente Regolamento (CE) n. 2006/2004, la cui limitata efficacia consente ad oggi agli autori di infrazioni transfrontaliere di sottrarsi, di fatto, all’esecuzione dei provvedimenti delle autorità nazionali spostando le proprie attività all’interno dell’UE.

Usiamo i cookies per offrirti la migliore esperienza possibile su questo sito. Continuando la navigazione o cliccando su "Accetto" autorizzi il loro uso.