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È stata depositata lo scorso 19 dicembre 2019 la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso AirBnB (C-390/18).

Con tale pronuncia la Corte è stata chiamata a valutare se l’attività svolta dalla nota piattaforma potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione oppure se fosse qualificabile come una particolare forma di prestazione di servizi di intermediazione immobiliare.

In questo secondo caso, ai servizi offerti dalla piattaforma non sarebbe stata applicabile la direttiva 2000/31/CE, che limita fortemente la possibilità per gli Stati membri di ostacolarne la libera circolazione nello spazio europeo. Con la conseguenza che, per operare in Francia, la piattaforma avrebbe dovuto ottenere una licenza prevista dal diritto locale.

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Lo scorso 10 luglio la Corte di Giustizia ha pubblicato la propria decisione nella causa C-649/17 (Amazon EU), accogliendo le conclusioni alle quali era pervenuto l'Avvocato generale Pitruzzella, depositate lo scorso 28 febbraio, commentate su questo sito.

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Sono state depositate il 30 aprile 2019 le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar nella causa C-390/18, relativa ad un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la qualificazione dei servizi prestati dalla piattaforma Airbnb come servizio della società dell’informazione, in applicazione dei criteri enunciati dalla Corte di giustizia nelle sentenze relative al caso Uber (sentenza 20 dicembre 2017, causa C-434/15 e sentenza 10 aprile 2018, causa C-320/16).

Con tali sentenze era stato affermato il principio secondo il quale un servizio come quello offerto dalla piattaforma Uber, non limitato a favorire i contatti tra le parti per la prestazione di servizi di trasporto offerti dagli utenti, ma esso stesso creativo di una nuova offerta di servizi di trasporto e caratterizzato da un controllo pervasivo delle condizioni di accesso e fornitura del servizio, non potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione, ma come forma di prestazione di un servizio di trasporto pubblico. In conseguenza di ciò, è stata esclusa l’applicazione alla piattaforma della disciplina relativa ai servizi della società dell’informazione (direttiva 2000/31/CE e direttiva 2015/1535/UE) ed il servizio è stato attratto entro l’ambito di applicazione delle norme in materia di servizi di trasporto.

Le conclusioni dell’Avvocato generale portano ad una lettura restrittiva dei criteri enunciati dalla Corte con tali sentenze, considerati meramente “indiziari” e non tassativi, a favore di una valutazione più sostanziale e complessiva del ruolo svolto dalla piattaforma e dei servizi accessori offerti alle parti.

Le conclusioni dell’Avvocato generale, se condivise dalla Corte, consentiranno di precisare meglio le condizioni per l’applicazione della direttiva sul commercio elettronico nei confronti delle piattaforme elettroniche. Tale questione appare rilevante anche in relazione all’applicabilità delle proposte di regolamento attualmente in discussione, come la proposta di regolamento per la trasparenza e la tutela degli utenti professionali nell’ambito dei servizi di intermediazione online. Tale proposta, nella sua formulazione attuale, definisce infatti i servizi di intermediazione online come una specie di servizio della società dell’informazione. Sicché, qualora il servizio reso dalla piattaforma non fosse qualificabile in questi termini, le sue disposizioni, poste a tutela degli operatori professionali, non sarebbero applicabili.

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Il 25, 26 e 27 ottobre si svolgerà a Padova la seconda edizione degli Open Innovation Days¸ una “tre giorni” di incontri serrati e format originali che spaziano dai “processi” ai “tavoli di discussione partecipata”, che permette a ricercatori, imprenditori, studenti e cittadini di confrontarsi sui grandi temi che caratterizzano il nostro presente e attraverso i quali costruiamo il nostro futuro: le reti umane e digitali, l’economia circolare e le cure del futuro.

Tra i numerosi relatori, anche lo Studio BM&A con l’avvocato Sara Gobbato.

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Il fenomeno dell’elusione fiscale è spesso invocato per criticare l’assente o insufficiente imposizione fiscale delle multinazionali dell’economia digitale o comunque la loro posizione privilegiata rispetto alle imprese tradizionali.

L’assenza di una tassazione equa delle imprese internazionali digitali è confermata dalla stessa Commissione europea nella recente Comunicazione “È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l’economia digitale[1] del 21 marzo 2018 in cui viene dato atto che l’aliquota media d’imposizione effettiva delle stesse nei 28 Stati membri dell’Unione è pari al 9,5%, in confronto all’aliquota media del 23,2% applicata alle imprese internazionali tradizionali.

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On May 18th the European Commission published the results of the 2018 Digital Economy and Society Index (DESI), a tool which monitors the performance of Member States in digital connectivity, digital skills online activity, the digitisation of businesses and digital public services. The DESI Index reveals that the EU is getting more digital, but progress remains insufficient for Europe to catch up with global leaders and to reduce differences across Member States.

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Il 26 aprile la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Regolamento (COM(2018) 238 final) in materia di trasparenza e correttezza nella fornitura dei servizi di intermediazione online (ad es. Amazon marketplace) e di ricerca online (es. Google search) forniti alle imprese/professionisti. Le nuove norme riguarderanno, dunque, le relazioni B2B e si applicheranno precisamente agli “online intermediation services e online search engines provided, or offered to be provided, to business users and corporate website users”.

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Il 13 marzo il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura il testo del Regolamento UE che stabilisce disposizioni specifiche per promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, in aggiunta a quelle stabilite dalla direttiva 97/67/CE. Il Regolamento detta disposizioni in materia di:

  1. sorveglianza regolamentare dei servizi di consegna dei pacchi;
  2. trasparenza delle tariffe e valutazione delle tariffe applicabili a determinati servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, allo scopo di individuare quelle irragionevolmente elevate;
  3. informazioni che i professionisti sono tenuti a mettere a disposizione dei consumatori in merito ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.
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Nella seduta plenaria del 6 febbraio, il Parlamento europeo ha approvato il testo del Regolamento che vieta le pratiche ingiustificate di geoblocking.

Il Regolamento dovrà ora essere sottoposto al voto formale del Consiglio e diverrà applicabile dopo otto mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

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Lo scorso 13 dicembre la Commissione europea ha pubblicato il primo rapporto sul funzionamento della propria piattaforma di Online Dispute Resolution (ODR) istituita dal Regolamento (UE) n. 524/2013 e lanciata nel febbraio del 2016 con l’intento di facilitare la risoluzione delle dispute – transfrontaliere e non - sorte tra professionisti e consumatori attraverso strumenti alternativi a quelli giurisdizionali.

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