L’obbligo dei venditori di beni e servizi in transazioni B2C (Business to Consumer) di fornire nei propri siti web un link elettronico alla piattaforma di ODR gestita dalla Commissione Europea[1], previsto dall’art. 14 del Regolamento 524/2013/UE[2], nel caso di transazioni concluse mediante l’utilizzo di piattaforme marketplace sussiste soltanto in capo al provider della piattaforma (ad es. Amazon, eBay) e non anche in capo ai singoli venditori.
Per commercio elettronico “diretto” si intendono le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, meglio definite ed indicate nell’art. 7 del Reg. 282/2011 e nell’Allegato II della Dir. IVA.
In particolare, con tale espressione si far riferimento ai servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione automatizzata, impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione e corredata di un intervento umano minimo.