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Mercoledì, 22 Marzo 2017 09:55

Transazioni B2C concluse mediante marketplace ed estensione soggettiva dell’obbligo del venditore di indicare il link alla piattaforma di ODR dell’Unione Europea

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L’obbligo dei venditori di beni e servizi in transazioni B2C (Business to Consumer) di fornire nei propri siti web un link elettronico alla piattaforma di ODR gestita dalla Commissione Europea[1], previsto dall’art. 14 del Regolamento 524/2013/UE[2], nel caso di transazioni concluse mediante l’utilizzo di piattaforme marketplace sussiste soltanto in capo al provider della piattaforma (ad es. Amazon, eBay) e non anche in capo ai singoli venditori.

Lo ha stabilito in una recente sentenza del 17 gennaio 2017 la Corte distrettuale di Dresda, adita da un’associazione di consumatori che si occupa di presidiare, a tutela dei clienti retail, il regolare svolgimento della concorrenza sul mercato tedesco.

Esattamente una settimana più tardi, il 25 gennaio 2017, la Corte distrettuale di Koblenz, in totale overruling rispetto all’orientamento fatto propri dai giudici di Dresda, ha tuttavia pronunciato sulla questione in modo diametralmente opposto affermando che i venditori che offrono in vendita i propri prodotti online utilizzando piattaforme di marketplace sono soggetti, anche nel marketplace, agli obblighi informativi di cui all’art. 14 del Regolamento.

In attesa che il contrasto interpretativo venga risolto da un eventuale intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea, come suggerito all’indomani della citate pronunce delle Corti tedesche anche dal sito e-recht24.de, specializzato nelle tematiche legali legate all’IT Governance, pare dunque prudente che, per non incorrere in sanzioni, tutti i venditori, anche quando operano mediante marketplace, rimangano compliant agli obblighi imposti dal Regolamento 524/2013/UE, fornendo anche in tal caso il link alla piattaforma di ODR gestita dalla Commissione Europea.

 

[1] Il 9 gennaio 2016 l’Unione Europea, in attuazione del Regolamento 524/2013/UE, ha lanciato una propria piattaforma di ODR, gestita dalla Commissione Europea e disponibile all’indirizzo web https://ec.europa.eu/consumers/odr.

[2] Il primo paragrafo dell’art. 14 del Regolamento 524/2013/UE prevede che “i professionisti stabiliti nell’Unione che operano mediante contratti di vendita o servizi online e i mercati online stabiliti nell’Unione sono obbligati a fornire nei loro siti web un link elettronico a tale piattaforma ODRhttps://ec.europa.eu/consumers/odr, che deve essere facilmente accessibile al consumatore.

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