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Mercoledì, 15 Marzo 2017 13:25

Il regime IVA del commercio elettronico diretto B2C

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Per commercio elettronico “diretto” si intendono le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, meglio definite ed indicate nell’art. 7 del Reg. 282/2011 e nell’Allegato II della Dir. IVA.

In particolare, con tale espressione si far riferimento ai servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione automatizzata, impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione e corredata di un intervento umano minimo. Per esempio, rientrano in tale categoria:

  1. la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
  2. la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  3. la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  4. la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
  5. la fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  6. i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
  7. la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
  8. le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.)

Come noto, l’IVA costituisce un tributo armonizzato ed è disciplinata, a livello europeo, dalla Dir. 2006/112/CE e, a livello nazionale, dal D.P.R. n. 633/1972.

Nell’ambito di applicazione dell’IVA vanno ricomprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (presupposto oggettivo) effettuate nel territorio dello Stato (presupposto territoriale) nell’esercizio di impresa o di arti e professioni (presupposto soggettivo), nonché le importazioni da chiunque effettuate.

Com’è intuibile, le operazioni di commercio elettronico diretto possono soddisfare tutti questi requisiti ed essere assoggettate ad IVA.

La peculiarità del regime IVA di tali operazioni riguarda i criteri di localizzazione territoriale, in forza dei quali si individua lo Stato titolare della potestà impositiva.

Prima delle modifiche apportate dall’art. 5 della Dir. 2008/8/CE, alle prestazioni di servizi di e-commerce diretto rese all’interno dell’Unione Europea si applicavano le regole generali sicchè il luogo di imposizione IVA era diverso secondo che si trattasse di operazioni concluse B2B, ossia fra soggetti passivi, oppure B2C, ossia fra un soggetto business e uno consumer.

Nel caso di operazioni B2B, operava il principio di destinazione, dunque il luogo di imposizione IVA coincideva con lo Stato membro in cui il committente aveva la sede della propria attività economica.

Nel caso di operazioni B2C, invece, operava il principio di origine pertanto l’IVA era dovuta nello Stato membro del prestatore del servizio.

L’applicazione del principio di origine generava delle distorsioni della concorrenza in quanto il consumatore europeo poteva avere più convenienza ad acquistare un bene digitalizzato online o a ricevere la prestazione di un servizio mediante mezzi elettronici da un operatore economico stabilito in uno Stato membro diverso dal proprio.

Al fine di porre rimedio a tale situazione, dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di territorialità e il principio di destinazione è stato esteso alle operazioni B2C di commercio elettronico diretto, in deroga al principio di origine contemplato dall’art. 45 Dir. IVA e recepito dall’art. 7-ter co. 1 lett. b del D.P.R. n. 633/1972, che continuano ad operare con riferimento alle prestazioni di servizi rese a privati con i mezzi tradizionali.

Ne discende che il luogo di imposizione IVA dei servizi trasmessi online a soggetti privati UE coincide con lo Stato membro di questi ultimi. Precisamente, la modifica è intervenuta a livello interno con l’art. 1 del D.Lgs. 42/2015 che ha modificato l’art. 7-sexies, co. 1 lett. f del D.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi dell’art. 58, par. 1 della Dir. IVA, il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi forniti per via elettronica a favore di persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

Ai fini della localizzazione ai fini IVA del soggetto non passivo beneficiario del servizio, se si tratta di una persona giuridica, occorre avere riguardo al luogo in cui vengono esercitate le funzioni di amministrazione centrale (criterio generale) oppure a qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea a ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti (art. 13-bis del Reg. n. 282/2011).

Rispetto ai criteri di territorialità così fissati, il legislatore UE ha deciso di agevolare l’individuazione del luogo di stabilimento, domicilio o residenza permanente introducendo delle presunzioni legali che ammettono sempre prova contraria sia da parte del medesimo fornitore del servizio che da parte dell’Amministrazione finanziaria interessata.

In particolare, in base all’art. 24-bis del Reg. n. 282/2011, se il servizio elettronico richiede la presenza fisica del fruitore del servizio (es. postazione Wi-Fi, un internet cafè) e quest’ultimo fruisce del servizio dietro corrispettivo pagato al gestore del locale, si presume che il beneficiario sia localizzato nel luogo in questione. Inoltre, in base agli artt. 24-ter e 24-septies dello stesso regolamento, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato dal prestatore sulla base di due elementi di prova non contraddittori tra loro, come l’indirizzo di fatturazione del destinatario, l’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo utilizzato  dal destinatario, le coordinate bancarie, etc.

 

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