Con la decisione nel caso Slewo (sentenza 27 marzo 2019, causa C-681/17, ECLI:EU:C:2019:255) la Corte di giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/81/UE che nei contratti di consumo conclusi a distanza (come nell’e-commerce) disciplinano l’esercizio del diritto di recesso ed i casi di esclusione. Più precisamente, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla nozione di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
La decisione presenta elementi di interesse, anche in relazione alle sue ripercussioni pratiche sul professionista.
Per commercio elettronico “diretto” si intendono le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, meglio definite ed indicate nell’art. 7 del Reg. 282/2011 e nell’Allegato II della Dir. IVA.
In particolare, con tale espressione si far riferimento ai servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione automatizzata, impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione e corredata di un intervento umano minimo.