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Con la decisione nel caso Slewo (sentenza 27 marzo 2019, causa C-681/17, ECLI:EU:C:2019:255) la Corte di giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/81/UE che nei contratti di consumo conclusi a distanza (come nell’e-commerce) disciplinano l’esercizio del diritto di recesso ed i casi di esclusione. Più precisamente, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla nozione di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.

La decisione presenta elementi di interesse, anche in relazione alle sue ripercussioni pratiche sul professionista.

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Mercoledì, 15 Marzo 2017 13:25

Il regime IVA del commercio elettronico diretto B2C

Per commercio elettronico “diretto” si intendono le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, meglio definite ed indicate nell’art. 7 del Reg. 282/2011 e nell’Allegato II della Dir. IVA.

In particolare, con tale espressione si far riferimento ai servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione automatizzata, impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione e corredata di un intervento umano minimo.

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