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Giovedì, 20 Luglio 2017 16:02

Verso l’adozione della nuova Direttiva UE su determinati aspetti dei contratti di vendita online

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Tra le azioni intraprese nell’ambito della Digital Single Market Strategy, la Commissione europea ha formulato una proposta di direttiva di “piena armonizzazione” di alcuni diritti essenziali dei consumatori nell’ambito dei contratti di vendita online, attualmente disciplinati in modo non uniforme negli Stati membri.

La proposta - in corso di discussione al Parlamento europeo nella procedura 2015/0288 (COD) - mira a modificare la Direttiva 1999/44/CE sui contratti di vendita e sulla garanzia per i beni di consumo e  ad integrare le Direttive 2011/83/CE sui diritti dei consumatori e 2000/31/CE sull’e-commerce, mentre non inciderà sulla Direttiva 93/13/CE in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori.

  • Quanto all’ambito di applicazione oggettivo, l’art. 1 della proposta chiarisce che la direttiva interverrà in materia di conformità dei beni mobili materiali e dei relativi rimedi esperibili nei contratti di vendita B2C. La direttiva non riguarderà i beni (quali DVD e CD) che fungono solo da vettore di contenuti digitali; essa si applicherà invece ai beni (ad esempio gli elettrodomestici ed i giocattoli) nei quali il contenuto digitale incorporato è meramente funzionale all’uso principale.
  • In merito alla conformità, gli artt. 4-7 prevedono che il bene debba corrispondere alla quantità, qualità e descrizione contrattuale, essere idoneo agli scopi e possedere le qualità abituali, di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
  • Ai sensi dell’art. 8, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene oppure il bene è consegnato al vettore scelto dal consumatore.
  • Quanto ai rimedi a disposizione del consumatore in caso di difetto di conformità, gli artt. 9-12 prevedono che il consumatore abbia diritto (i) al ripristino della conformità senza spese mediante riparazione o sostituzione entro un termine ragionevole oppure (se la riparazione o sostituzione è impossibile) (ii) alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 14, il consumatore avrà diritto di esperire i rimedi se il difetto si manifesta entro due anni dall’acquisizione del possesso del bene o dalla sua consegna al vettore.
  • Le norme introdotte dagli Stati membri in recepimento della direttiva avranno carattere imperativo, non potendo essere derogate in via contrattuale (art. 18).
  • In esito all’approvazione della proposta ed all'entrata in vigore del testo definitivo, gli Stati membri avranno due anni per recepire la direttiva (art. 20).

Si ricorda infine che, parallelamente alla proposta in commento, al numero di procedura 2015/0287(COD) è in corso di discussione al Parlamento europeo il testo di un’ulteriore proposta di direttiva che andrà ad incidere sulla disciplina contrattuale relativa alla fornitura di beni digitali (come film o musica, programmi informatici, applicazioni mobili, libri elettronici) e servizi digitali (ad es. piattaforme di media sociali e servizi di cloud computing).

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