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Giovedì, 06 Luglio 2017 07:02

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE il Regolamento sulla portabilità dei servizi di contenuti online

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 giugno 2017 (Serie L 168) il Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (definito anche come o “Regolamento Netflix”), e fa il paio con il regolamento “Roaming” (Regolamento 2015/2120) ed il regolamento “Geoblocking” (proposta di regolamento COM (2016) 289, attualmente in fase di discussione), tutti volti a rimuovere gli ostacoli che i consumatori incontrano nella fruizione di servizi online e di e-commerce all’interno dello Spazio giuridico europeo.

Il regolamento troverà applicazione a partire dal 20 marzo 2018.

Il Regolamento, che si inserisce nell’ambito della strategia per l’attuazione di un Mercato Unico Digitale (DSM) attribuisce ai consumatori dell’Unione europea che si trasferiscono temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale il diritto di fruire anche in quello Stato di un servizio di contenuti online (essenzialmente di media audiovisivi) al quale si sia abbonato in forza di un contratto sottoscritto nello Stato di residenza abituale.

L’ambito di applicazione oggettivo è definito dall’art. 2 del Regolamento, che fissa la nozione di «servizio di contenuti online» come qualunque servizio che un fornitore presta legittimamente agli abbonati nel loro Stato membro di residenza a condizioni prestabilite e online, che è portabile e che è: i) un servizio di media audiovisivo quale definito all’articolo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE o ii) un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di opere, altri contenuti protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, dall’accesso agli stessi e dalla loro fruizione, in modo lineare o su richiesta.

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento, i fornitori che offrono questi servizi dietro il corrispettivo di un canone di abbonamento saranno tenuti a consentire ai propri abbonati, senza costi aggiuntivi, l’accesso e la fruizione dei servizi di contenuti online con le stesse modalità del servizio offerto nello Stato membro di residenza, stabilendo il diritto alla “portabilità del decoder” (vale a dire la possibilità di fruire del servizio attraverso il dispositivo di accesso al servizio già abilitato nello Stato membro di residenza, come un decoder o un altro dispositivo autenticato), ed il diritto alla “portabilità dell’account”, ovvero la possibilità di accedere agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità (come un decoder installato in altro Stato membro o un dispositivo diverso da quello dal quale abitualmente l’abbonato accede ai contenuti).

Tale obbligo sarà tuttavia connesso alla “temporanea” presenza del consumatore in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale: i fornitori potranno così verificare lo Stato di residenza abituale del Consumatore attraverso gli elementi indicati nell’art. 5 del regolamento (ad esempio, la verifica dell’indirizzo di fatturazione, la geolocalizzazione dell’indirizzo IP, la verifica dei documenti di identità del consumatore).

Non saranno obbligati ad assicurare la portabilità dei contenuti i fornitori di servizi online che offrono i loro contenuti senza esigere un canone di abbonamento, che potranno scegliere se consentire ai propri utenti l’accesso ai loro contenuti digitali anche da Stati membri diversi da quelli di residenza abituale del consumatore (art. 6).

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