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Sabato, 10 Febbraio 2018 08:25

La repressione delle pratiche commerciali scorrette

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L’attività di vigilanza e repressione delle pratiche commerciali scorrette è affidata dal codice del consumo all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo.

L’AGCM può avviare un procedimento nei confronti del professionista d’ufficio, oppure su segnalazione di un soggetto interessato (consumatore o concorrente) o di un ente esponenziale di soggetti interessati (associazioni di categoria).

L’autorità garante può pronunciare, anche d’urgenza ed inaudita altera parte, un provvedimento che sospenda cautelativamente la pratica commerciale ritenuta scorretta, fino alla conclusione dell’istruttoria.

Successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento, l’AGCM raccoglie elementi relativi alla pratica commerciale ed invia al professionista una nota con la quale lo invita a fornire elementi in relazione alla veridicità dei fatti o alla correttezza della pratica.

Nei casi meno gravi, la nota trasmessa dall’AGCM prende la forma dell’invito al professionista a valutare la modifica delle condotte ritenute dubbie o controversie. In questo modo l’Autorità esercità una attività persuasiva (cd. Moral suasion) volta ad incentivare il professionista a correggere le proprie condotte ed evitare l’avvio di un procedimento di accertamento dell’abusività della condotta.

Nel corso dell’istruttoria, anche per effetto della moral suasion esercitata dall’AGCM, il professionista può assumere nei confronti dell’Autorità l'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. Qualora l’Autorità sia soddisfatta dell’impegno – ed al di fuori dei casi di manifesta scorrettezza e gravità – l’Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista, rendendo obbligatori per il professionista gli impegni assunti e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

Diversamente, il procedimento può proseguire con l’accertamento del carattere scorretto delle pratiche commerciali del professionista. In tali ipotesi, l’Autorità Garante dispone l’inibitoria della pratica commerciale, e provvede (anche disponendo la pubblicazione del provvedimento) affinché siano fatti cessare gli effetti della pratica scorretta.

Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Nel caso di avvio di un procedimento di contestazione di una pratica commerciale scorretta, l'assistenza di un professionista può essere estremamente utile per negoziare con l'AGCM impegni adeguati, per evitare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed al contempo correggere le pratiche commerciali che sono state censurate.

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