Il codice del consumo onera il professionista di fornire, al momento delle trattative per la conclusione del contratto, alcune informazioni relative alle caratteristiche del prodotto ed ai diritti che il consumatore potrà far valere nei confronti del professionista successivamente alla conclusione del contratto.
In particolare, sono previsti alcuni obblighi informativi generali relativi ai prodotti, che incombono sul professionista qualunque sia il tipo di bene o servizio fornito e qualunque sia la forma o il luogo di conclusione del contratto (artt. 6-12 codice del consumo). Norme specifiche sono altresì previste nel caso in cui il contratto sia concluso tra il professionista ed il consumatore al di fuori dei locali commerciali del professionista o sia concluso a distanza, come nel caso dell’e-commerce (art. 49 cod. cons.)
Norme specifiche sono poi previste in relazione a specifiche categorie di prodotti, come nel caso della vendita di prodotti alimentari, della vendita di prodotti finanziari o della vendita di servizi della società dell’informazione.
1. Obblighi informativi generali: etichettatura
L’art. 6 cod. cons. individua il contenuto minimo delle informazioni che devono essere fornite sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti commercializzati in Italia e destinati ai consumatori:
- la denominazione legale o merceologica dei prodotti;
- il nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea
- il Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea
- l’indicazione della presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- l’indicazione dei materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Tali informazioni devono essere fornite in lingua italiana e devono essere facilmente comprensibili per il consumatore. La violazione degli obblighi comporta l’applicazione di una sanzione da euro 516 ad euro 25.853 (art. 11 cod. cons.).
Le disposizioni relative all’etichettatura dei prodotti sono poi integrate e/o derogate dalle disposizioni speciali stabilite dal diritto dell’Unione e dalla legge nazionale.
Ad esempio, per quanto riguarda la vendita di prodotti alimentari, il regolamento UE n. 1169/2011 stabilisce norme speciali in materia di etichettatura degli alimenti, disciplinando in modo dettagliato le informazioni che devono essere fornite al consumatore ed indicate nelle etichette dei cibi.
Per quanto attiene alla commercializzazione di alimenti attraverso forme di comunicazione a distanza, l’art. 14 del reg. UE n. 1169/2011 impone al venditore di rendere disponibili prima della conclusione dell’acquisto tutte le informazioni obbligatorie relative agli alimenti, sul supporto della vendita a distanza o mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare, senza costi supplementari per i consumatori. Tutte le indicazioni obbligatorie degli alimenti devono essere rese disponibili al momento della consegna.
Ai sensi dell’art. 15 reg., le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere fornite in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato.
2. L’indicazione del prezzo
Gli articoli 13 e seguenti del codice del consumo stabiliscono inoltre delle disposizioni in ordine all’indicazione del prezzo di vendita, stabilendo sue principi generali: (i) il prezzo di vendita deve essere generalmente indicato al consumatore comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta (art. 13, lett. a) cod. cons.); e (ii) il professionista deve indicare al consumatore, oltre al prezzo di vendita (ovvero il prezzo valido per un’unità del prodotto o per una certa quantità nella quale è venduto), anche il prezzo per unità di misura, ovvero il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici.
L’art. 14 cod. cons. prevede l’obbligo per il professionista di indicare il prezzo per unità di misura in tutte le pubblicità (in qualunque forma effettuate) e nei cataloghi, qualora sia indicato anche il prezzo di vendita. La violazione dell’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura importa l’irrogazione di una sanzione da euro 516 a euro 3.096 (art. 22, co. 3 d.lgs. n. 114/1998).
3. Contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali
L’art. 49 cod. cons. stabilisce inoltre alcune norme speciali relative alle informazioni che il professionista è obbligato a fornire al consumatore prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato al di fuori dei locali commerciali. Le informazioni devono essere fornite al consumatore in modo chiaro e comprensibile. L’onere di dimostrare di avere fornito tali informazioni incombe sul professionista.
Le informazioni obbligatorie che devono essere fornite al consumatore riguardano:
- le caratteristiche principali dei beni o servizi;
- l’identità del professionista, l’indicazione della sua sede, i suoi contatti, e, se diversi, i recapiti ai quali devono essere inoltrati i reclami;
- il prezzo totale dei beni o dei servizi, comprensivo delle imposte o delle spese di spedizione (o, se non sono calcolabili, i criteri e le tariffe applicabili);
- le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
- le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso
- compresa l’indicazione del fatto che, per le caratteristiche del prodotto fornito o del servizio prestato, non è possibile esercitare il diritto di recesso;
- compresa l’informazione che, per la natura dei prodotti, le spese per la restituzione sono a carico del consumatore;
- un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità
- l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
- se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è oggetto e le condizioni per avervi accesso.
Obblighi particolari derivano poi da fonti settoriali. Ad esempio, per quanto riguarda la vendita a distanza di prodotti alimentari, l’art. 14 del reg. UE 1169/2011 impone al venditore di rendere disponibili, prima dell’acquisto e su supporto idoneo, tutte le informazioni obbligatorie prevista dall’art. 9 (fatta eccezione per quella indicata alla lettera l), che deve però essere comunicata al momento della consegna) e, segnatamente:
- denominazione dell’alimento;
- elenco degli ingredienti;
- ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie;
- quantità di taluni ingredienti;
- quantità netta;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
- nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del responsabile;
- paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto dal Regolamento;
- istruzioni per l’uso;
- titolo alcolometrico volumico effettivo (più di 1,2 % di alcol in volume);
- una dichiarazione nutrizionale.
In caso di mancata ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla disposizione le conseguenze possono essere diverse. Anzitutto, tale condotta potrebbe configurarsi come una pratica commerciale scorretta, nella misura in cui fosse idonea ad ostacolare l’esercizio dei diritti attribuiti al consumatore dalla legge (art. 21 cod. cons.).
Inoltre, la mancata presentazione delle informazioni relative alle spese aggiuntive o gli altri costi per la consegna o la restituzione del prodotto, il consumatore non è tenuto a sostenere tali spese (art. 49, co. 6 cod. cons.).
Infine, la mancata indicazione delle informazioni relative al diritto di recesso importa l’estensione del periodo per il recesso da quattordici giorni a dodici mesi (art. 53 cod. cons.).