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Mercoledì, 01 Maggio 2019 08:21

I servizi delle piattaforme online e la loro qualificazione come servizi della società dell’informazione: dopo il caso Uber, una nuova questione sottoposta alla Corte di giustizia

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Sono state depositate il 30 aprile 2019 le conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar nella causa C-390/18, relativa ad un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la qualificazione dei servizi prestati dalla piattaforma Airbnb come servizio della società dell’informazione, in applicazione dei criteri enunciati dalla Corte di giustizia nelle sentenze relative al caso Uber sentenza 20 dicembre 2017, causa C-434/15 e sentenza 10 aprile 2018, causa C-320/16).

Con tali sentenze era stato affermato il principio secondo il quale un servizio come quello offerto dalla piattaforma Uber, non limitato a favorire i contatti tra le parti per la prestazione di servizi di trasporto offerti dagli utenti, ma esso stesso creativo di una nuova offerta di servizi di trasporto e caratterizzato da un controllo pervasivo delle condizioni di accesso e fornitura del servizio, non potesse essere qualificato come servizio della società dell’informazione, ma come forma di prestazione di un servizio di trasporto pubblico. In conseguenza di ciò, è stata esclusa l’applicazione alla piattaforma della disciplina relativa ai servizi della società dell’informazione (direttiva 2000/31/CE e direttiva 2015/1535/UE) ed il servizio è stato attratto entro l’ambito di applicazione delle norme in materia di servizi di trasporto.

Le conclusioni dell’Avvocato generale portano ad una lettura restrittiva dei criteri enunciati dalla Corte con tali sentenze, considerati meramente “indiziari” e non tassativi, a favore di una valutazione più sostanziale e complessiva del ruolo svolto dalla piattaforma e dei servizi accessori offerti alle parti.

La questione pregiudiziale è sorta davanti alle autorità giurisdizionali francesi, che contestavano al gestore della piattaforma Airbnb, la società irlandese Airbnb Ireland u.c., di svolgere una attività di intermediazione nella locazione di immobili senza il possesso della licenza prevista per questa attività dal diritto francese (la “legge Hoguet”).

Il gestore della piattaforma sosteneva che la propria attività non poteva essere sottoposta al requisito posto dalla legge francese, in quanto il servizio fornito attraverso alla piattaforma doveva qualificarsi come un “servizio della società dell’informazione” e pertanto assoggettato al regime della libera prestazione dei servizi. In particolare, poiché il servizio prestato dalla piattaforma era conforme alla legge irlandese, non sarebbero state compatibili limitazioni alla libera prestazione del servizio in Francia giustificate dall’applicazione del diritto francese in base all’art. 3, par. 2 della direttiva 2000/31/CE.

L’Avvocato generale si è dunque lungamente soffermato sulla qualificazione dei servizi resi da AirBnB come “servizio della società dell’informazione”, in base alla nozione stabilita dall’art. 1, par. 1, lett. b) della direttiva 2015/1535/UE che vi ricomprende qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza e per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Era infatti controverso se il servizio offerto da Airbnb potesse essere considerato come un servizio fornito “a distanza”, ovvero senza la presenza simultanea delle parti e “per via elettronica”, ovvero inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche.

Come nel caso Uber, infatti, anche i servizi offerti dalla piattaforma AirBnB non si limitano alla mera pubblicazione di annunci relativi a locazioni immobiliari ed alla gestione di sistemi di comunicazione tra conduttori e locatori, ma si estendono ad una vasta gamma di servizi accessori tra cui, la gestione del sistema delle prenotazioni (nell’ambito delle disponibilità indicate dai conduttori), la gestione del sistema dei pagamenti, la gestione di un servizio di feedback e recensione di conduttori e locatori, la fornitura di servizi ai locatori quali un servizio di fotografica, un’assicurazione della responsabilità civile, una garanzia per i danni causati dai conduttori, uno strumento di stima del prezzo d’affitto.

L’ambito dei servizi offerti dalla piattaforma non è dunque ristretto a servizi di intermediazione ma si estende a servizi accessori strettamente connessi al servizio offerto dai conduttori (non a distanza e non per via elettronica).

Nel caso Uber, la Corte di giustizia aveva ritenuto che un servizio offerto dalla piattaforma online e caratterizzato dalla prestazione di servizi accessori o dall’ingerenza nelle modalità di prestazione del servizio non potesse essere considerato servizio della società dell’informazione allorché il prestatore crei un’offerta di servizi a contenuto materiale ed eserciti un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti servizi.

L’Avvocato generale ha tuttavia evidenziato come il primo dei due requisiti abbia carattere meramente indiziario, ritenendo prevalente il secondo: “non è sufficiente che un prestatore crei un’offerta nuova di servizi che non sono forniti per via elettronica”: “la loro creazione deve essere seguita dal rispetto, sotto il controllo del prestatore stesso, delle condizioni relative alla loro prestazione”.

Nel caso di specie, l’Avvocato generale ha ritenuto che la piattaforma AirBnB non eserciti un controllo determinante sulle condizioni della prestazione dei servizi di locazione offerti dagli utenti, in quanto la piattaforma non impone il rispetto di determinati standard qualitativi, né incide sulle modalità di determinazione della disponibilità o del prezzo degli immobili; ma si limita tuttalpiù a verificare, tramite il sistema delle recensioni, che i servizi effettivamente resi siano conformi a quanto da essi stessi promesso e pubblicizzato attraverso la piattaforma.

Sicché, il fatto che il gestore della piattaforma si attribuisca “una competenza di polizia amministrativa” al fine di assicurare che le condizioni dei contratti conclusi tra le parti siano rispettati non è di per sé indice dell’esercizio di una attività di condizionamento della prestazione dei servizi materiali.

La qualificazione del servizio reso da AirBnB come servizio della società dell’informazione determina dunque l’applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2000/31/CE, ed in particolare delle previsioni dell’art. 3, che vietano agli Stati membri di porre limitazioni alla libera prestazione di servizi della società dell’informazione da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri e che esercitano i loro servizi conformemente alla legge di quello Stato, salvi i casi espressamente previsti dal par. 4.

L’art. 3, par. 4 della direttiva consente agli Stati membri di porre limitazioni alla libera prestazione dei servizi di un fornitore stabilito in altro Stato membro soltanto in presenza di motivi imperativi di interesse generale (ordine pubblico, tutela della sanità pubblica, pubblica sicurezza e tutela dei consumatori) e a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e adeguate allo scopo. Tali restrizioni devono inoltre essere preliminarmente notificate alla commissione.

Le conclusioni dell’Avvocato generale, se condivise dalla Corte, consentiranno di precisare meglio le condizioni per l’applicazione della direttiva sul commercio elettronico nei confronti delle piattaforme elettroniche. Tale questione appare rilevante anche in relazione all’applicabilità delle proposte di regolamento attualmente in discussione, come la proposta di regolamento per la trasparenza e la tutela degli utenti professionali nell’ambito dei servizi di intermediazione online. Tale proposta, nella sua formulazione attuale, definisce infatti i servizi di intermediazione online come una specie di servizio della società dell’informazione. Sicché, qualora il servizio reso dalla piattaforma non fosse qualificabile in questi termini, le sue disposizioni, poste a tutela degli operatori professionali, non sarebbero applicabili.

 

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