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Martedì, 28 Gennaio 2020 13:52

Scambio di informazioni per mezzi elettronici e ruolo dello Stato membro di identificazione

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A partire dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore alcune disposizioni del regolamento UE 2017/2454 in materia di cooperazione tra gli Stati membri in materia di lotta all'evasione ed all'elusione dell'IVA nel settore dell'e-commerce. In particolare, gli Stati membri dovranno identificare gli operatori che si avvalgono del regime speciale previsto per la materia e condividere con gli Stati membri alcune informazioni rilevanti. Di seguito sono ricapitolate le principali novità.

Il reg. UE del Consiglio 2017/2454, che costituisce parte integrante del pacchetto e-commerce IVA e che sarà applicabile dal 1° gennaio 2021, introduce:

  • l’ 47 ter nel Reg. UE 904/2010 sulla cooperazione amministrativa e sulla lotta alle frodi in materia IVA. La nuova disposizione prevede che i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che prestano servizi avvalendosi del regime speciale di cui al Titolo XII, capo 6, sezione 2 della direttiva IVA e i soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma in uno Stato membro diverso da quello di consumo che prestano servizi avvalendosi del regime speciale di cui alla sezione 4, quando iniziano l’attività, presentino le informazioni allo Stato membro di identificazione con mezzi elettronici e che quest’ultimo le trasmetta alle autorità competenti degli Stati membri di consumo entro 10 giorni dalla fine del mese in cui le informazioni siano al medesimo pervenute. Tali regole valgono anche per modificare le informazioni già comunicate e per la trasmissione dallo Stato membro di identificazione allo Stato membro di consumo dei numeri d’identificazione IVA.
  • l’ 47 quater nel Reg. UE 904/2010 sulla cooperazione amministrativa e sulla lotta alle frodi in materia IVA. La nuova disposizione riguarda i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi avvalendosi del regime speciale di cui al Titolo XII, capo 6, sezione 4 della direttiva IVA introdotto dalla direttiva UE 2017/2455, nonché i loro intermediari. Segnatamente, trattasi dei soggetti passivi stabiliti nella Comunità, dei soggetti passivi stabiliti o non stabiliti nella Comunità che sono rappresentati da un intermediario stabilito nella Comunità, nonché dei soggetti passivi stabiliti in un Paese terzo con cui l’Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla dir. UE 24/2010 e al reg. UE 904/2010 e che effettuano vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo.
    In forza di tale disposizione, che riproduce nella sostanza l’art. 47 ter, la comunicazione e trasmissione delle informazioni deve avvenire sempre con mezzi elettronici.
  • l’ 47 quinquies nel Reg. UE 904/2010 sulla cooperazione amministrativa e sulla lotta alle frodi in materia IVA. La nuova disposizione prevede la trasmissione con mezzi elettronici della dichiarazione IVA. Lo Stato membro di identificazione è tenuto a trasmettere le relative informazioni alle autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione.
  • L’ 47 sexies che prevede l’obbligo dello Stato membro di identificazione di trasmettere tempestivamente allo Stato membro di consumo anche le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione IVA
  • l’ 47 septies che prevede l’obbligo dello Stato membro di identificazione di assicurare il trasferimento delle imposte versate dal soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al Titolo XII capo 6 o, se del caso, dal suo intermediario ai conti bancari indicati dagli Stati membri di consumo ai quali è dovuto il pagamento. In caso di pagamento parziale delle imposte, queste ultime saranno trasferite in proporzione al quantum dovuto da ciascuno Stato di consumo. Il trasferimento deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla fine del mese in cui il pagamento è pervenuto.

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