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Martedì, 07 Gennaio 2020 08:56

IVA e MOSS - Le novità introdotte dalla Dir. UE 2455/2017 e le soglie a favore delle PMI

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In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che prestano servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini One Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).

La Direttiva UE 2455/2017 ha previsto delle modifiche al regime MOSS indicando due diversi termini di attuazione per gli Stati membri UE.

Il primo è scaduto il 31 dicembre 2018, termine entro il quale gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni della direttiva applicabili dal 1° gennaio 2019.

Il secondo termine di attuazione della Direttiva UE 2455/2017 è fissato il 31 dicembre 2020, termine entro il quale gli Stati membri dovranno attuare le disposizioni della direttiva applicabili dal 1° gennaio 2021.

La direttiva UE 2017/2455 introduce anche al Titolo XII, capo 6, della direttiva IVA la nuova sezione 4 “Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi” che gli Stati membri sono tenuti ad attuare entro il 31.12.2020.

Si riportano di seguito le principali novità.

  1. Le nuove disposizioni della direttiva IVA applicabili dal 1° gennaio 2019

La Direttiva UE 2455/2017 ha previsto delle modifiche al regime MOSS indicando due diversi termini di attuazione per gli Stati membri UE.

Il primo è scaduto il 31 dicembre 2018, termine entro il quale gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni della direttiva applicabili dal 1° gennaio 2019.

Trattasi delle disposizioni che prevedono:

  • la modifica dell’art. 58 della Direttiva IVA ( soglia 10.000) che introduce una deroga ai criteri di localizzazione territoriale ai fini IVA delle prestazioni di servizi TBE, in favore delle PMI e micro-imprese. La deroga, infatti, si applica se il prestatore è stabilito, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro e presta servizi B2C a persone localizzate in un altro Stato membro e il valore totale al netto dell’IVA di tali prestazioni non supera euro 10.000 nell’anno civile corrente, o il controvalore in moneta nazionale, e non l’ha superato nell’anno civile precedente. È comunque previsto il diritto di tali prestatori di optare per l’applicazione dei criteri di territorialità previsti per i servizi TBE.
  • la modifica dell’art. 219 bis della direttiva IVA che stabilisce una deroga al criterio di individuazione della legge applicabile alla fatturazione nel caso di servizi resi secondo uno dei regimi speciali di cui al titolo XII capo 6. In tale caso, infatti, si prevede che la fatturazione sia soggetta alla legge dello Stato membro di identificazione.

 

  1. Le nuove disposizioni della direttiva IVA applicabili dal 1° gennaio 2021

Il secondo termine di attuazione della Direttiva UE 2455/2017 è fissato il 31 dicembre 2020, termine entro il quale gli Stati membri dovranno attuare le disposizioni della direttiva applicabili dal 1° gennaio 2021. Si richiamano di seguite quelle più rilevanti:

  • La modifica dell’art. 33 della direttiva IVA per l’introduzione del principio di destinazione come nuovo criterio di territorialità ai fini IVA delle
  1. a) vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate nei confronti di un soggetto (passivo o non passivo) i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’Iva o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo[1]. Il luogo di imposizione Iva diviene il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.
  2. b) vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (definite come le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo, a un acquirente in uno Stato membro) effettuate nei confronti di un soggetto (passivo o non) i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti ad Iva o nei confronti di qualsiasi altra persona non soggetto passivo[2]. In caso di vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente, il luogo di imposizione Iva è quello in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. In caso di vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente, il luogo di imposizione Iva è situato in tale Stato membro, purchè l’Iva sia dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui al Titolo XII capo 6 sezione 4[3].

Le regole sulle vendite a distanza di beni non si applicano alle cessioni di beni d’occasione e di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato né alle cessioni di mezzi di trasporto d’occasione.

  • L’introduzione del nuovo capo 3 bis nel titolo V e dell’art. 59 quater che prevede una deroga ai criteri di territorialità per le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate nei confronti di un soggetto (passivo o non passivo) i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’Iva o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo, oltre che per le prestazioni di servizi TBE quando il fornitore/prestatore è stabilito o ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro, presta servizi B2C a persone localizzate in uno Stato membro diverso dal proprio o spedisce o trasporta i beni in uno Stato membro diverso da quello suo proprio e il valore totale, al netto dell’IVA, della prestazioni o delle cessioni di beni suddette non supera, nell’anno civile corrente, euro 10.000, o il controvalore in moneta nazionale, e non l’ha superato nel corso dell’anno precedente. A tali soggetti è comunque concesso il diritto di optare affinchè il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente alle regole da ultimo introdotte per le vendite intracomunitarie e i servizi TBE. L’opzione ha la durata di due anni civili.
  • L’introduzione dell’art. 14 bis che prevede una presunzione di ricevimento e cessione di beni in capo al soggetto passivo che facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica come marketplace, piattaforma, portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore ad euro 150 oppure le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo.
  • L’introduzione dell’art. 242 bis che impone al soggetto passivo “facilitatore” delle cessioni di beni o prestazioni di servizi di conservare la relativa documentazione, sufficientemente dettagliata, per 10 anni a partire dal 31 dicembre dell’anno di effettuazione dell’operazione.
  • La modifica dell’art. 359 che estende il non Union scheme a tutti i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità nei confronti di persone che non siano soggetti passivi e che siano stabilite o abbiano l’indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro.

Per effetto delle modifiche apportate agli artt. 362 e ss. della direttiva IVA, i prestatori di servizi stabiliti in territori o Paesi terzi che intendano usufruire del regime OSS:

  • ricevono dallo Stato membro di identificazione la notifica del proprio numero individuale d’identificazione IVA;
  • presentano per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta cui si riferisce. Tale dichiarazione contiene per ogni Stato membro di consumo il valore totale al netto dell’IVA delle prestazioni di servizi rientranti nel regime speciale nonché l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote.
  • Non possono effettuare detrazioni ma beneficiano del diritto di rimborso previsto dalla dir. 86/560/CEE. I soggetti passivi che sono tenuti a registrarsi in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel regime speciale effettuano le detrazioni dell’IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle attività soggette ad imposizione che rientrano nel regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA.

Per effetto delle modifiche apportate alla sezione 3 del titolo XII, capo 6, della direttiva IVA, i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e i soggetti passivi che prestano servizi B2C a soggetti localizzati in Stati membri diversi dal proprio:

  • dichiarano allo Stato membro di identificazione l’inizio e la cessazione delle sue attività che rientrano nel regime speciale nonché eventuali cambiamenti;
  • presentano per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta cui essa si riferisce. La dichiarazione IVA contiene il valore totale al netto dell’IVA delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi rientranti nel regime speciale nonché l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. È richiesta anche l’indicazione dettagliata del valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni quando questi sono spediti o trasportati a partire da uno Stato membro.
  • Pagano l’IVA al più tardi alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione;
  • non possono effettuare in relazione alle attività soggette ad imposizione che rientrano nel regime speciale le detrazioni dell’IVA corrisposta nello Stato membro di consumo, ma beneficiano del rimborso previsto dalla dir. 2008/9/CE. I soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale ma sono tenuti a registrarsi in uno Stato membro per le attività che non vi rientrano effettuano le detrazioni dell’IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle attività soggette ad imposizione che rientrano nel regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA.

 

  1. Il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi

La direttiva UE 2017/2455 introduce anche al Titolo XII, capo 6, della direttiva IVA la nuova sezione 4 “Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi” che gli Stati membri sono tenuti ad attuare entro il 31.12.2020.

La sezione 4 riguarda le vendite a distanza di beni, ad eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, importati da Paesi Terzi a consumatori dell’Unione in spedizioni di valore intrinseco non superiore ad euro 150.

Possono avvalersi di tale regime:

  1. a) i soggetti passivi stabiliti nella Comunità che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terza o paesi terzi;
  2. b) i soggetti passivi stabiliti o meno nella Comunità che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e che sono rappresentati da un intermediario stabilito nella Comunità;
  3. c) i soggetti passivi stabiliti in un Paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla dir. 2010/24/UE e al reg. UE 904/2010 e che effettuano vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo.

I soggetti passivi che si avvalgano del presente regime speciale o gli intermediari che agiscono per loro conto dichiarano allo Stato membro di identificazione l’inizio o la cessazione dell’attività nell’ambito del regime speciale nonché eventuali cambiamenti, presentano al medesimo Stato una dichiarazione IVA per ogni mese, pagano l’IVA al più tardi alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la relativa dichiarazione.

Se per l’importazione di beni suscettibili di rientrare nel regime speciale di cui alla sezione 4 tale regime non viene utilizzato, lo Stato membro di importazione consente l’applicazione del regime speciale di cui al capo 7 “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione” alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità.

Per maggiori dettagli, si rinvia alle prossime schede di approfondimento che saranno pubblicate.

 

  1. La soglia euro 100.000 a favore delle PMI: one piece of evidence

Il Regolamento di esecuzione UE 2017/2459 del Consiglio del 5 dicembre 2017 ha modificato l’art. 24 ter del regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, che stabilisce le disposizioni dettagliate per presumere il luogo di stabilimento del destinatario dei servizi TBE al fine di determinare il luogo della prestazione di servizi.

L’onere della prova, che di regola consiste nell’ottenere due elementi di prova non contraddittori del luogo in cui il destinatario è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, è stato giudicato eccessivamente oneroso per le PMI.

Pertanto, il legislatore europeo ha previsto una semplificazione dell’obbligo se il valore totale delle prestazioni di servizi TBE rese da un fornitore avente la propria sede in uno Stato membro verso consumatori di altri Stati membri non supera, al netto di IVA, la soglia annua di euro 100.000 nell’anno corrente e non l’ha superata nel precedente.  Se le prestazioni intracomunitarie non superano tale soglia, è sufficiente fornire un solo elemento di prova per localizzare il destinatario. 

 

[1] I beni ceduti devono però essere diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

[2] I beni ceduti devono però essere diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

[3] Trattasi del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore ad euro 150.

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