On 27 October the UK Competition and Markets Authority (CMA) launched an investigation into the hotel booking websites for misleading practices against consumer law. By means of requests for information addressed to several companies of the sector, the CMA is seeking information in particular on:
On July 21, 2017 ICPEN (the International Consumer Protection and Enforcement Network comprising consumer protection authorities from 60 countries) re-launched its 2016 guidelines for fair and transparent collection, moderation and publication of online reviews.
Online feedbacks have become a growing tool for consumers and businesses to better inform the purchasing decisions while improving the available products and services. However, when they are not based on genuine user experience, such reviews may be misleading and affect negatively consumers and competition.
L’11 maggio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comminato a WhatsApp una sanzione di 3 milioni di euro per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori, vietata dal Codice del consumo. Secondo l’AGCM, nell’agosto 2016 WhatsApp ha indotto i propri utenti ad accettare integralmente le modifiche apportate ai termini di utilizzo dell’applicazione WhatsApp Messenger, pre-impostando l’opzione che consente la condivisione con Facebook di alcuni dati personali a fini di profilazione commerciale e pubblicitari; in caso di non accettazione veniva prospettata l’interruzione del servizio.
L’AGCM ha respinto le difese di WhatsApp, che nel corso dell’istruttoria aveva sostenuto tra l’altro che l’Autorità Antitrust dovesse sospendere il procedimento sin tanto che il Garante della Privacy non si fosse pronunciato sulla fattispecie, in merito alla liceità del trasferimento dei dati. A tale riguardo, l’AGCM ha affermato che “[i]n linea di principio, la circostanza che alla condotta della Parte sia applicabile il Codice della privacy, non la esonera dal rispettare le norme in materia di pratiche commerciali scorrette, che rimangono applicabili con riferimento alle specifiche condotte poste in essere dal Professionista, finalizzate all’acquisizione del consenso alla condivisione dei dati personali” (cfr. provvedimento PS10601).